giovedì 22 maggio 2014

La riscoperta della nuda proprietà: nuove possibilità per chi vuole comprare casa

In un momento complicato come questo, dove il privato cittadino fatica ad acquistare casa per le difficoltà che trova nell’ accedere al credito, ci si ingegna il più possibile per trovare strade alternative alla compravendita immobiliare “tradizionale”.
 Un’operazione interessante è quella di acquistare la nuda proprietà di un immobile (il prezzo in questi casi può arrivare fino al 30% del valore di mercato dell’immobile), consentendo al proprietario una rendita immediata.

È quello che ha fatto il signor Giovanni, da Agrigento: ingegnere, due figlie piccole. «Hanno già pronto l’appartamento per quando andranno all’università» spiega. Solo che l’appartamento è a 1000 km da Agrigento, in piazzale Abbiategrasso a Milano. La casa al momento è occupato da un usufruttuario 83enne, proprietario dell’immobile fino all’anno scorso. «È stato un investimento sul futuro: è bastato qualche click, l’agenzia mi ha mandato le foto, un bonifico e via».

lunedì 19 maggio 2014

Edilizia libera: nessun permesso di costruire per pergolati e coperture amovibili.

La Sentenza n. 1777/2014 è un documento molto importante per il mondo dell’edilizia, il Consiglio di Stato, si è pronunciato definitivamente in merito all'esclusione dagli abusi edilizi di strutture non ancorate in modo fisso al pavimento.

Non c’è bisogno di chiedere quindi, al Comune di riferimento, il permesso di costruire se si vuole realizzare una "struttura di arredo, installata su pareti esterne dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione".

Per i giudici amministrativi la tenda-pergolato in esame "non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)."

Il Consiglio di Stato ha così precisato che simili strutture sono da "qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo" (art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001).
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lunedì 12 maggio 2014

Banche e Mutui: gli istituti di credito preferiscono le famiglie alle imprese

L'indagine periodica condotta dalla banca centrale europea relativa al primo trimestre dell'anno, condotta tra il 24 marzo e l'8 aprile, che ha coinvolto 137 banche dell'area Euro, ha rivelato che gli istituti di credito di tutta Europa (in Italia il fenomeno è addirittura più marcato) sono molto più disponibili ad erogare credito nei confronti di privati e famiglie, penalizzando per il momento la PMI per le quali si è registrato un inasprimento dei criteri per la concessione di prestiti.
In Europa, per quanto riguarda i mutui alle famiglie, la quota di banche che riporta inasprimenti è diventata del -5%, ciò vuol dire che prevalgono le banche che hanno riportato allentamenti, e la domanda si è rafforzata a un +13% rispetto al -3% del trimestre precedente
In Italia invece, la quota netta di banche che ha riferito inasprimenti si è ulteriormente allargata al -50%, dal -25% del trimestre precedente. Questo significa che aumenta in maniera importante il numero di banche che ha riportato un ammorbidimento dei criteri per l’erogazione del credito. La domanda delle famiglie è passata da zero, valore di fine 2013, a +38%.
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mercoledì 30 aprile 2014

Delibere assembleari: vediamo insieme quali sono le differenze nullità ed annullabilità

La riforma del condominio ha introdotto due nuove cause di invalidità riguardanti le delibere assembleari, nello specifico si tratta di nullità:
  • Cambio di destinazione d’uso delle parti comuni (art.1117-ter c.c.) – Viene introdotto l’obbligo di indicare nella convocazione dell’assemblea , le parti comuni oggetto della modifica e la nuova destinazione d’uso, pena la nullità;
  • Nomina dell’amministratore condominiale (art. 1129 c.c. co.14) - L’art. 1129 prevede che l’amministratore all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, debba specificare analiticamente il valore del compenso per l’attività svolta, pena la nullità della nomina stessa.
Facciamo un passo indietro, cosa intendiamo per cause di invalidità? Quali sono le differenze tra annullabilità e nullità delle delibere assembleari? Quali sono le conseguenze che scaturiscono da questi vizi?
  • Le delibere “nulle” sono quelle delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito, le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, in generale le delibere che incidano sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
  • Le delibere “annullabili” sono quelle delibere che hanno vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, le delibere adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento di condominio, le delibere affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di formazione dell’assemblea.
Ma come può difendersi un condomino quando si trova di fronte ad un vizio che invalida la delibera?
  • Le delibere “annullabili” possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla data di deliberazione (per i condomini dissenzienti), oppure entro 30 giorni dalla data di comunicazione (per i condomini assenti all’assemblea). Se le delibere non vengono impugnate entro il termine sono comunque valide ed efficaci per tutti i condomini;
  • Le delibere “nulle” possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria in ogni tempo da chiunque ne abbia interesse, derogando al termine di prescrizione previsto dall’art. 1137 c.c..
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domenica 13 aprile 2014

APE: le tende di casa contribuiscono al risparmio energetico

Con il Decreto “Destinazione Italia”, ai fini del rilascio della Certificazione di Prestazione Energetica (APE), si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili (tende).
Nell'articolo 1 comma 8-bis della legge 9/2014 di conversione del Decreto “Destinazione Italia”, è stato esplicitamente aggiunto che ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica "si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea en 14501.2006, o superiore".
Attraverso questa modifica si evidenzia il contributo delle "tende" al risparmio energetico, la scelta di una schermatura influenza i consumi estivi e influisce sulla qualità complessiva degli edifici.
Le tende evitano che gli ambienti interni si surriscaldino per le radiazioni dirette durante il periodo estivo, riducendo così l'uso di climatizzatori o ventilatori, e non impedendo l'ingresso della luce naturale durante i mesi invernali.

Nonostante sia accertato il contributo delle schermature al risparmio energetico, le tende sono escluse sia dagli incentivi del conto termico a favore dei privati, sia al bonus fiscale del 65% per il risparmio energetico.

mercoledì 9 aprile 2014

Garantire il permesso di soggiorno nel nostro paese a chi acquista un immobile nel territorio italiano può essere una soluzione utile per rilanciare il settore immobiliare?

Manovra molto interessante per alcuni paesi del mediterraneo. L'obiettivo è di attrarre gli investitori internazionali e rilanciare il settore immobiliare, offrendo il permesso di soggiorno a chi acquista casa.
Portogallo, Spagna, Grecia e Cipro offrono un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che  comprano casa, tra i compratori primeggiano russi e cinesi.
  • Portogallo: Il progetto, partito un anno fa, prevede un investimento minimo di 500.000,00 Euro che permette di avere all’investitore straniero il visto di residenza annuale che può essere rinnovato fino al quinto anno. Passati i cinque anni si ha diritto a chiedere il visto permanente, che potrà trasformarsi in cittadinanza, a patto di passare almeno 14 giorni l'anno nel paese. In un anno di attività il meccanismo ha attirato investimenti per 250 milioni di Euro;
  • Spagna: Il progetto, partito due mesi fa, prevede sempre un investimento iniziale di 500.000,00 Euro. Per ottenere il visto permanente e la cittadinanza però occorrono almeno dieci anni nei quali è necessario risiedere nel paese per almeno sei mesi dell’anno;
  • Grecia: Il progetto prevede un investimento minimo di 250.000,00 Euro con il quale si ottiene un visto valido per cinque anni;
  • Cipro: Il progetto prevede un investimento minimo di 300.000,00 Euro con il quale si ottiene un visto di tre anni rinnovabile.
Attirare nuovi investitori stranieri potrà aiutare il settore immobiliare? Questa nuova iniezione di liquidità nel nostro paese potrebbe innescare un volano che vada a smuovere l’intera economia?soluzioni immobiliari

mercoledì 19 marzo 2014

Affitti: La Corte Costituzionale non riconosce legittima la norma che consentiva agli inquilini di denunciare il proprietario di casa che non aveva registrato il contratto d'affitto

La Corte Costituzionale, con la sentenza 50/2014, ha dichiarato illegittime le norme (l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011) che consentivano agli inquilini di denunciare il  proprietario di casa che non aveva registrato il contratto d'affitto o aveva indicato un importo inferiore rispetto a quello reale, o ancora aveva registrato un finto comodato d'uso, beneficiando così di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale, importo in genere inferiore ai valori di mercato del 70-80%, con durata di quattro anni rinnovabili. Secondo tali disposizioni, gli inquilini potevano registrare di propria iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi ufficio delle entrate, dai funzionari del fisco o della guardia di finanza.
La questione di legittimità sull'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011, era stata sollevata da sette diversi tribunali. Secondo alcuni magistrati sostenevano si fosse in presenza di una lesione della libertà contrattuale delle parti, le quali si vedevano imposti per legge il contraente, la durata e il canone del contratto. Le sanzioni sono state bocciate dai giudici costituzionali per difetto di delega: ovvero, la legge in base alla quale è stato emanato il decreto legislativo 23/2011 si occupava di federalismo fiscale e le norme contro l'evasione degli affitti in nero sono andate oltre gli obiettivi che aveva fissato il Parlamento. Non bisogna dimenticare poi lo Statuto del Contribuente (articolo 10, comma 3), in base al quale la violazione di norme tributarie non può causare la nullità del contratto.
La sentenza rappresenta un vero rompicapo per tutti quegli inquilini che hanno già denunciato il padrone di casa, le pronunce della corte costituzionale, infatti, hanno effetto retroattivo (ovvero anche per il passato). La Retroattività colpirà i contratti registrati dagli inquilini e dai funzionari del fisco a partire dal 6 giugno 2011, i quali finiranno nel nulla. Le sanzioni sono scattate 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto (7 aprile 2011), ciò significa che i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l'abitazione, perché il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva, e che sarà necessario regolare il periodo in cui il conduttore ha occupato l'alloggio.
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