La Corte Costituzionale ha dato ragione al sig. M.A. che,
resosi aggiudicatario, all’esito di una procedura esecutiva immobiliare, di un
immobile destinato ad uso residenziale, posto in Comune di Castiglione della
Pescaia; in occasione della registrazione del decreto del giudice
dell’esecuzione questi aveva chiesto all’Agenzia delle entrate di Grosseto di
poter usufruire delle agevolazioni per la “prima casa di abitazione”.
Per gli immobili all'asta quindi, se più conveniente per
l'acquirente, l’agenzia delle entrate dovrà considerare al valore catastale per
il calcolo delle imposte.
SENTENZA N. 6/2014
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli
acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede
di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere
che, in deroga all’art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva
l’applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi).