mercoledì 30 aprile 2014

Delibere assembleari: vediamo insieme quali sono le differenze nullità ed annullabilità

La riforma del condominio ha introdotto due nuove cause di invalidità riguardanti le delibere assembleari, nello specifico si tratta di nullità:
  • Cambio di destinazione d’uso delle parti comuni (art.1117-ter c.c.) – Viene introdotto l’obbligo di indicare nella convocazione dell’assemblea , le parti comuni oggetto della modifica e la nuova destinazione d’uso, pena la nullità;
  • Nomina dell’amministratore condominiale (art. 1129 c.c. co.14) - L’art. 1129 prevede che l’amministratore all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, debba specificare analiticamente il valore del compenso per l’attività svolta, pena la nullità della nomina stessa.
Facciamo un passo indietro, cosa intendiamo per cause di invalidità? Quali sono le differenze tra annullabilità e nullità delle delibere assembleari? Quali sono le conseguenze che scaturiscono da questi vizi?
  • Le delibere “nulle” sono quelle delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito, le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, in generale le delibere che incidano sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
  • Le delibere “annullabili” sono quelle delibere che hanno vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, le delibere adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento di condominio, le delibere affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di formazione dell’assemblea.
Ma come può difendersi un condomino quando si trova di fronte ad un vizio che invalida la delibera?
  • Le delibere “annullabili” possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla data di deliberazione (per i condomini dissenzienti), oppure entro 30 giorni dalla data di comunicazione (per i condomini assenti all’assemblea). Se le delibere non vengono impugnate entro il termine sono comunque valide ed efficaci per tutti i condomini;
  • Le delibere “nulle” possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria in ogni tempo da chiunque ne abbia interesse, derogando al termine di prescrizione previsto dall’art. 1137 c.c..
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domenica 13 aprile 2014

APE: le tende di casa contribuiscono al risparmio energetico

Con il Decreto “Destinazione Italia”, ai fini del rilascio della Certificazione di Prestazione Energetica (APE), si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili (tende).
Nell'articolo 1 comma 8-bis della legge 9/2014 di conversione del Decreto “Destinazione Italia”, è stato esplicitamente aggiunto che ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica "si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea en 14501.2006, o superiore".
Attraverso questa modifica si evidenzia il contributo delle "tende" al risparmio energetico, la scelta di una schermatura influenza i consumi estivi e influisce sulla qualità complessiva degli edifici.
Le tende evitano che gli ambienti interni si surriscaldino per le radiazioni dirette durante il periodo estivo, riducendo così l'uso di climatizzatori o ventilatori, e non impedendo l'ingresso della luce naturale durante i mesi invernali.

Nonostante sia accertato il contributo delle schermature al risparmio energetico, le tende sono escluse sia dagli incentivi del conto termico a favore dei privati, sia al bonus fiscale del 65% per il risparmio energetico.

mercoledì 9 aprile 2014

Garantire il permesso di soggiorno nel nostro paese a chi acquista un immobile nel territorio italiano può essere una soluzione utile per rilanciare il settore immobiliare?

Manovra molto interessante per alcuni paesi del mediterraneo. L'obiettivo è di attrarre gli investitori internazionali e rilanciare il settore immobiliare, offrendo il permesso di soggiorno a chi acquista casa.
Portogallo, Spagna, Grecia e Cipro offrono un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che  comprano casa, tra i compratori primeggiano russi e cinesi.
  • Portogallo: Il progetto, partito un anno fa, prevede un investimento minimo di 500.000,00 Euro che permette di avere all’investitore straniero il visto di residenza annuale che può essere rinnovato fino al quinto anno. Passati i cinque anni si ha diritto a chiedere il visto permanente, che potrà trasformarsi in cittadinanza, a patto di passare almeno 14 giorni l'anno nel paese. In un anno di attività il meccanismo ha attirato investimenti per 250 milioni di Euro;
  • Spagna: Il progetto, partito due mesi fa, prevede sempre un investimento iniziale di 500.000,00 Euro. Per ottenere il visto permanente e la cittadinanza però occorrono almeno dieci anni nei quali è necessario risiedere nel paese per almeno sei mesi dell’anno;
  • Grecia: Il progetto prevede un investimento minimo di 250.000,00 Euro con il quale si ottiene un visto valido per cinque anni;
  • Cipro: Il progetto prevede un investimento minimo di 300.000,00 Euro con il quale si ottiene un visto di tre anni rinnovabile.
Attirare nuovi investitori stranieri potrà aiutare il settore immobiliare? Questa nuova iniezione di liquidità nel nostro paese potrebbe innescare un volano che vada a smuovere l’intera economia?soluzioni immobiliari