lunedì 30 dicembre 2013

Governo vs Immobiliare: Non perdono occasione per destabilizzare il mercato con manovre inutili.

L'attestato di prestazione energetica (ape) fa nuovamente discutere, è già pronta la bozza del decreto milleproroghe 2014 dove si precisa che, per le compravendite immobiliari, non saranno più richiesti al momento della cessione dell'immobile, ma potranno essere prodotte successivamente, le dichiarazioni di conformità catastali e l'attestato di prestazione energetica (ape).
Il Governo italiano non perde occasione di dimostrarsi incoerente e soprattutto incompetente in materia, non c’è motivo di così tante modifiche, su una materia che già prevedeva le adeguate tutele per il consumatore. Continuando a creare disordini su punti cosi “frivoli” il nostro Governo non fa altro che “ingessare” maggiormente il sistema e ridurre cosi la capacità di ripresa del mercato immobiliare.
In poche settimane siamo passati da una posizione molto forte che prevedeva come sanzione la nullità degli atti privi di ape, modificata poi in una sanzione amministrativa che prevedeva un minimo di 3000 Euro fino ad un massimo di 18.000 Euro per i contratti di locazione e vendita a cui non fosse allegata l'attestato di prestazione energetica (ape)
Ci sono sicuramente cose molto più importanti da seguire, come l’accesso al credito o gli incentivi statali (europei meglio ancora), cercando così di far ripartire un mercato sempre più in difficoltà, ma continuamente “perseguitato” dal legislatore.
Alcuni economisti illustri sostengono che il problema immobiliare italiano non sia esclusivamente da imputare alla mancanza di liquidità per l’acquisto di immobili, ma piuttosto alla situazione di incertezza che spaventa i potenziali acquirenti. Continue ed inutili modifiche delle norme si riferimento sicuramente non aiutano ad avere certezze.
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martedì 17 dicembre 2013

Diritto e procedure: anche avendo il Diritto dalla nostra non sempre veniamo risarciti.

Interessante sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l'inquilino che lascia l'appartamento in cattive condizioni responsabile non solo dei costi per il ripristino, ma anche del mancato incasso dei canoni nel periodo in cui il proprietario ha dovuto far eseguire i lavori per renderlo affittabile.
La decisione trova le proprie fondamenta nell’ art.1590. Restituzione della cosa locata.
“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate”.

La Corte di cassazione ha comunque dato torto al proprietario, perché non aveva indicato, neppure in appello, la fondatezza della richiesta in base alla reale impossibilità della rilevazione.
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CASSAZIONE 27614 DEL 10.12.2013

martedì 10 dicembre 2013

D’ora in poi saranno i notai a fare da garanti nelle compravendite immobiliari?

Sembrerebbe questa l’idea proposta nella legge di stabilità. I notai, facendo da mediatori, seguiranno la transazione economica che arriverà a compimento solo in seguito alla registrazione del contratto e non, come avviene oggi, al momento della sua stipula. La novità è contenuta nella Legge di Stabilità 2014 nella versione approvata dal Senato e ora attesa all’esame della Camera. Se il tutto dovesse essere confermato verrà maggiormente tutelato l’acquirente, perché il pagamento verrà portato a termine solo al momento dell‘effettivo passaggio di proprietà.
Al momento del rogito, il notaio riceverà dall’acquirente la somma concordata per la transazione, depositandola su un conto dedicato per poi girarla al venditore solo dopo la registrazione del contratto. Il conto corrente dedicato alle compravendite dovrà essere separato dal patrimonio e dalle vicende del suo titolare per evitare che le somme ivi depositate possano essere pignorate o ereditate.
Questo nuovo meccanismo sarebbero però le sole compravendite di immobili di importo maggiore di 100mila euro. Molto interessante l’utilizzo che viene prospettato per gli eventuali interessi maturati dalle somme versate sul conto del notaio dedicato alle compravendite di immobili,  verranno infatti destinati al rifinanziamento del credito agevolato in favore delle PMI.
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venerdì 6 dicembre 2013

Commissione Europea: multa record alle banche che manipolarano i mutui

Il commissario UE e alla concorrenza Joaquin Almunia ha dichiarato: "quel che è scioccante degli scandali euribor e libor non è solo la manipolazione degli indici, ma anche la collusione tra banche che si suppone siano concorrenti tra di loro. La commissione è determinata a combattere e sanzionare questi cartelli nel settore finanziario”.
Decisione storica della commissione europea che ha multato con la cifra record di 1,712 miliardi di euro sei banche per  aver manipolato l'indice euribor, che è il tasso di riferimento per quasi la totalità dei mutui a tasso variabile stipulati nel nostro paese.
Otto sono le banche coinvolte: barclays, deutsche bank, societè generale, rbs, ubs, jpmorgan, citigroup e il broker rp martin. Sei le banche condannate perché gli istituti barclays e ubs sono stati esentati per aver collaborato avvertendo le autorità europee dell'esistenza degli accordi segreti.
Per la partecipazione al cartello sui derivati denominati in euro e pilotati dal tasso euribor, deutsche bank ha ricevuto una multa di 465,861 milioni di euro, societè generale di 445,884 milioni, rbs di 131,004 milioni. Per aver partecipato al cartello sui derivati denominati in yen e stabiliti dal tasso libor, deutsche bank è stata multata per 259,499 milioni, rbs per 260,056 milioni, jp morgan per 79,897 milioni, citigroup per 70,020 milioni, rp martin per 247 mila euro.
Euribor e libor sono sue dei tre principali tassi di riferimento per il mercato dei derivati:
L'euribor (euro inter bank offered rate) è un tasso di riferimento per i mercati finanziari che indica il L'EURIBOR (european interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Fino al 1998 i differenti tassi interbancari (diversi per la loro durata) erano conosciuti in italia come RIBOR (rome interbank offered rate) ed erano fissati da un campione dei maggiori istituti italiani.Dopo la nascita dell'euro, undici paesi europei hanno adottato di fatto la stessa moneta. per questo motivo è stato deciso di creare un tasso interbancario europeo valido per tutta l'area euro. questo tasso ha preso il nome di euribor. Il suo livello viene fissato da 57 tra le banche più rappresentative dell'area euro. E' utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
Il libor , acronimo di London Interbank Offered Rate (tasso interbancario di Londra), è un parametro di tassi d’interesse tra i più utilizzati al mondo nel campo dei finanziamenti. Il Libor è un indice del costo del denaro a breve termine adoperato  anche  per il calcolo dei tassi d’interesse relativi a certi tipi di mutui in Italia. Il Libor è da molto tempo il tasso standard cui sono agganciati molti altri tassi. Il Libor è un tasso variabile, calcolato giornalmente dalla British Bankers’ Association, utilizzato negli scambi interbancari in Europa, e dalle principali banche operanti sul mercato interbancario londinese per il calcolo dei prestiti e di depositi trimestrali. All’occorenza può sostituire l’Euribor.
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sabato 30 novembre 2013

APE: NIENTE BOLLO E NIENTE IMPOSTA DI REGISTRO. SERVE VERAMENTE PER TUTTI I TIPI DI IMMOBILI?

L'attestato di prestazione energetica che deve essere necessariamente allegato ai contratti di vendita e locazione non è soggetto ad imposta di bollo e di registro, tranne in casi specifici. A chiarirlo è stata l'agenzia delle entrate cercando di rispondere ad alcune delle tante domande sull'ape sia per quanto riguarda i contratti di locazione, sia per i contratti di compravendita.
Contratto di locazione
Al momento della registrazione di un contratto di locazione, i soggetti possono scegliere se procedere alla registrazione in formato cartaceo presso un ufficio dell'agenzia del territorio, oppure in maniera telematica attraverso le applicazioni disponibili sul sito delle entrate, locazioni web, siria e iris. In questo caso, dato che non è previsto l'invio di allegati, lo stesso può avvenire in un secondo momento presso un ufficio dell'agenzia, insieme al certificato che attesti l'avvenuta registrazione telematica
Contratto di compravendita
L'ape non è soggetto a imposta di bollo, tranne il caso in cui si tratta di una copia con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale. In questo caso si deve applicare un'imposta di 16 euro per ogni foglio. Nemmeno l'imposta di registro è dovuta, eccetto il caso in cui dopo aver registrato il contratto di locazione, il contribuente decide di registrare l'ape. in questo caso l'importo da pagare è di 168 euro.
Ricordiamo inoltre,  che non è obbligatorio allegare l'attestato di prestazione energetica nei casi in cui è la sua dotazione a non essere richiesta, il consiglio nazionale del notariato infatti, ha diffuso un elenco di casi in cui un immobile può evitare di allegare l'ape nei contratti e negli atti che lo riguardano:
  1. tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  2. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
  3. i fabbricati industriali e artigianali;
  4. i fabbricati agricoli non residenziali;
  5. gli edifici che non sono compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  6. gli edifici in cui non è necessario garantire un comfort abitativo. ovvero tutti gli edifici e i manufatti che non siano destinati alla permanenza e/o all'attività di persone;
  7. i ruderi, purché siano definiti come tali nell'atto notarile;
  8. i fabbricati al grezzo, dichiarati come tali nell'atto notarile;
  9. gli edifici marginali, ossia gli edifici che non comportano un consumo energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali, come portici o pompeiane;
  10. gli edifici inagibili o comunque non utilizzabili;
  11. i manufatti, comunque non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall'art 2 lett. a) del dlgs 192/2005.
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domenica 24 novembre 2013

Il venditore costruttore è responsabile verso l’acquirente, esattamente come l’appaltatore lo è nei confronti del committente per difetti dell'immobile.

L’azione per i danni da infiltrazioni d’acqua integranti pericolo di rovina dell’immobile può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, come espressamente previsto dall’articolo 1669 del c.c. (Rovina e difetti di cose immobili - Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia), ma anche dall’acquirente contro il venditore che ha costruito l’immobile sotto la sua responsabilità. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 25767/2013.
La Suprema Corte infatti, ha chiarito che “l’operatività della garanzia di cui all’art. 1669 c.c. non è esclusa in ragione del fatto che si verta in ipotesi di vendita giacché l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 cod. civ., può essere esercitata non solo dal committente contro l‘appaltatore, ma anche dall‘acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell‘ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell’edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l‘abitabilità del medesimo”.

Corte di Cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 15 novembre 2013 n. 25767
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venerdì 22 novembre 2013

Cane che abbaia: inquilini condannati per rumori molesti.

Con la sentenza n. 44916 del 7 novembre 2013, la Cassazione ha statuito che risponde del reato di cui all’art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.), chi non impedisce il molesto abbaiare del proprio cane anche se custodito nella propria proprietà, se l’accaduto viene confermato dall’intero condominio.
Ci troviamo di fronte ad un cosiddetto reato di pericolo. Il legislatore ha inteso cioè tutelare in un’ottica di salvaguardia dell'ordine pubblico il bene costituito dalla quiete pubblica ma anche quello della tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svolgimento delle loro occupazioni (si pensi quindi ad attività lavorative che richiedono concentrazione, allo studio, alla lettura etc.)
Gli elementi costitutivi della fattispecie di reato sono:
  • Condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo;
  • Dolo o colpa (elemento soggettivo). E' cioè necessario che l'agente si renda conto di porre in essere una condotta lesiva del bene costituito dalla quiete pubblica e privata (dolo), ovvero che avrebbe dovuto rendersene conto usanto la normale diligenza (colpa).
Va chiarito che ai fini della sanzionabilità della condotta e della conseguente punibilità del soggetto agente, è necessario che la stessa sia astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una moltitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene.
Pertanto per fare un esempio nel caso di un soggetto che, in un condominio, suonando la chitarra, la batteria, o il pianoforte, di mattina, arreca disturbo ad uno studente; Lo stesso non potrà addurre a giustificante della condotta rumorosa la circostanza che gli altri condomini di mattina siano a lavoro e non vengano disturbati, poichè qualora si trovassero a casa sarebbero comunque disturbati. E' chiaro che non si può comunque prescindere da un accertamento in concreto della lesività potenziale dell'attività rumorosa.
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sabato 16 novembre 2013

Fiscalità immobiliare: come si comporta l’Italia rispetto alle altre potenze europee?

In uno studio promosso dal Sole 24 Ore, sviluppato poi da Aspesi (Associazione delle imprese di sviluppo immobiliare) sono stati comparati 5 Paesi: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Italia.
Questi 5 Stati sono stati paragonati in merito a due tipi di operazioni immobiliari:
  1.     Compravendite non soggette a Iva;
  2.     Compravendite soggette a Iva.
Le prime sono quelle in cui il venditore è un privato (o una società), le seconde sono quelle in cui il venditore è una società/impresa di costruzione o trasformazione immobiliare.
Esempio 1: un edificio del valore ipotetico di due milioni di euro.
Il risultato finale dell'imposizione fiscale nel caso di cessioni non soggette a Iva è di un esborso di:
  • 101.800 euro in Francia;
  • 90mila euro in Germania;
  • 101mila euro se residenziale o 81mia euro se non residenziale nel Regno Unito;
  • 120mila euro in Spagna;
  • 200mila euro in Italia.
In sostanza, nel nostro Paese l'esborso verso il Fisco è all'incirca il doppio rispetto a Francia e Regno Unito, più del doppio in rapporto alla Germania e un po' meno del doppio in comparazione con la penisola iberica. A portare al calcolo finale, la semplice applicazione dei diversi trattamenti fiscali. In particolare, il corrispondente dell'imposta di registro in Francia è il 5,09%, in Germania varia dal 3,5% al 5,5%, nel Regno Unito da 0 al 15% per gli edifici residenziali e da 0 al 4% per quelli non residenziali, in Spagna è il 6 %. E in Italia arriviamo al 10% tra imposte di registro, catastali e ipotecarie.
Esempio 2: un edificio del valore ipotetico di due milioni di euro.
Il risultato finale dell'imposizione fiscale nel caso di cessioni soggette a Iva è di un esborso di:
  • 406mila euro in Francia;
  • 90mila euro in Germania;
  • 420mila euro nel Regno Unito;
  • 200mila euro in Spagna (se residenziale) o 420mila se non residenziale;
  • 200.500 euro nel caso di un edificio residenziale e 520mila euro se non residenziale in Italia.
La domanda fondamentale è: c’è convenienza a mettere in piedi operazioni di sviluppo immobiliare in Italia oppure no?
A voi l’ardua sentenza…

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mercoledì 13 novembre 2013

In Parlamento non si è già “mangiato” abbastanza dalle tasche agli italiani? Ora si fanno anche lo “spuntino” con il Tuc.

Stop alla Trise, avanti con il Tuc!!
Il Tuc, Tributo unico locale, lo prevede un emendamento del relatore del Pdl alla Ddl stabilità, Antonio D'Alì, che elimina gli articoli da 19 a 23 dell'articolato sulla riforma della tassazione immobiliare e stabilisce che “in attesa del riordino complessivo dell'imposizione immobiliare, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria é sostituita dal Tributo unico comunale”, denominato Tuc, “in misura del 10,6 per mille da applicare sugli immobili e sui servizi indivisibili articolato in due componenti”.

Il Tuc sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili; per la parte dei servizi, i costi relativi alla gestione dei servizi indivisibili».

mercoledì 6 novembre 2013

Casa: Il Governo pensa a nuove misure per aiutare inquilini e proprietari immobiliari.

L'emergenza casa è sicuramente al centro dell'azione di governo. Dal primo gennario 2014 saranno operativi due fondi per far fronte all'emergenza sfratti. Il primo sarà costituito da 100 milioni di euro, per il sostegno all'affitto, il secondo di 40 milioni sarà messo a disposizione delle "morosità incolpevoli". Il nuovo fondo per la morosità incolpevole è rivolto a quelle persone che hanno sempre pagato l'affitto e si trovano provvisoriamente nell'impossibilità di farlo per la perdita del lavoro e va ad intervenire per la prima volta con un aiuto diretto alle famiglie attraverso voucher o forme che verranno concordate con i comuni.
Stanno lavorando inoltre, ad una bozza di decreto per varare un terzo fondo da 17,8 milioni. I soldi proverebbero dalle risorse sequestrate alla criminalità organizzata e che saranno destinati all'emergenza casa.

Tra le proposte che Lupi illustrerà al Consiglio dei Ministri troviamo le seguenti misure:
·      voucher affitto:  consentirà alle famiglie in grave difficoltà economica di proseguire l'affitto grazie a un aiuto statale;
·      rifanziamento dei fondi per l'affitto: i due fondi previsti dal decreto imu, "sostegno all'affitto" e "morosità incolpevole" saranno ulteriormente rifinanziati. attualmente possono contare rispettivamente su 100 e 40 milioni nel biennio 2014-2015;
·      social housing: sblocco dei progetti di social housing cofinanziati dalla cassa depositi e prestiti con il fondo investimenti per l'abitatare (1,3 miliardi) con una garanzia statale antimorosità per tutelare ulteriormente gli investitori.


Le parole del ministro delle infrastrutture Lupi fanno ben sperare anche i proprietari immobiliari, che ha affermato: ”fondi predisposti sosterranno anche i proprietari immobiliari con uno strumento che opererà a loro garanzia tipo i confidi”. Naturalmente è un’iniziativa che riguarderà i proprietari che metteranno a disposizione una casa da affittare a canone concordato. La garanzia ai proprietari, secondo Lupi, "riguarderà anche eventuali danni subiti dall'immobile affittato, questo poi al termine del contratto d'affitto tornerà automaticamente nell'uso dei proprietari". Tra i pensieri del governo c'è anche quello di ridurre la cedolare secca sul canone concordato, abbassando la quota ora al 15%.
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sabato 2 novembre 2013

Spese di installazione e gestione dell’autoclave: alcuni condomini sono esenti?

Le spese relative alla installazione e alla gestione dell’autoclave dev’essere ripartita tra tutti i condomini secondo le rispettive quote millesimali di proprietà, la diversa utilità che ogni singolo condomino trae, non viene rilevata dal legislatore.
Qualcuno però potrebbe obiettare richiamando l’art. 1121 del C.C., relativo alle spese gravose o voluttuarie, per il quale il condomino dissenziente può dissociarsi dalla spesa (“Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa”).
Sembrerebbe dunque, alla luce di questo riferimento normativo, legittima la richiesta di un condomino che, non utilizzando l’autoclave (es. abita al piano terra), faccia richiesta di non contribuire alle spese per l’installazione o la manutenzione dell’impianto.
Bisogna fare molta attenzione, l’autoclave in realtà comporta solamente una modifica dell’impianto idrico e non una innovazione (condizione necessaria per l’applicabilità dell’art. 1121C.C.), in quanto la sua finalità è quella di consentire all’acqua di raggiungere i piani alti, quando la pressione diventi per qualsiasi motivo insufficiente (Cass. Giugno 1989, n.2746).
Pertanto i condomini titolari di proprietà ai primi piani di un condominio, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dalla normativa in materia, e partecipare alle spese relative alla installazione e alla gestione dell’autoclave in misura proporzionale alle proprie quote millesimali di proprietà.


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martedì 29 ottobre 2013

Supercondominio: vanno nominati i rappresentanti?

Il nuovo articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile (ex riforma del condominio, legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013) stabilisce che, in caso di supercondominio con più di sessanta partecipanti, è obbligatorio, designare il proprio rappresentante, che dovrà partecipare all’assemblea del supercondominio per le decisioni relative alla gestione ordinaria delle parti comuni e alla nomina dell’amministratore. La delibera di nomina del rappresentante dev'essere assunta con la maggioranza degli intervenuti e i due terzi del valore dell’edificio. Se l’assemblea non vi provvede, ciascun condomino potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria. Ancorché questa disposizione sia in senso contrario all’orientamento univoco della giurisprudenza, formatasi prima della riforma sulla identica questione, che riteneva tutti i partecipanti al supercondominio dover essere presenti all'assemblea dello stesso. Il mancato rispetto della norma oggi rende invalida la delibera assunta dal 18 giugno 2013 in poi.
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sabato 26 ottobre 2013

Quanto guadagnano gli amministratori di condominio in italia?

Facendo un confronto con le medie europee sia nei paesi dove la professione è regolamentata (belgio, spagna, francia, lussemburgo), sia in quei paesi dove non esiste regolamentazione i dati sono i seguenti:

Belgio                         € 17,00 mese per unità immobiliare

Germania                    € 25,00 mese per unità immobiliare

Francia                        € 15,00 mese per unità immobiliare

Lussemburgo               € 16,00 mese per unità immobiliare

Paesi Bassi                  € 23,00 mese per unità immobiliare

Italia                           € 8,00 mese per unità immobiliare

Secondo leonardo caruso (responsabile estero anaci- presidente anaci milano) “questi sono dati che dovrebbero farci riflettere, in quanto l’amministratore oggi, più di prima, deve assolutamente acquisire consapevolezza dell’importanza della sua professionalità e delle sue funzioni. la spesa che comporta ingaggiare un professionista è data dal modo in cui egli stesso esprime il suo lavoro attraverso l’immagine, l’impegno, l’innovazione, la conoscenza e l’affidabilità.
Idealista

venerdì 25 ottobre 2013

Confermato stop prima rata Imu prime case, novità su affitti e mutui prima casa.

Il provvedimento è ora legge il Senato ha approvato con 175 voti favorevoli (55 i no, 17 gli astenuti), il decreto legge che abolisce la prima rata Imu. Il decreto che aveva ottenuto il via libera la scorsa settimana dalla Camera è stato quindi approvato senza ulteriori modifiche.

Il testo ha cancellato la prima rata dell'Imu per la prima casa, Iacp e cooperative edilizie a proprietà indivisa, terreni agricoli e fabbricati rurali. Con il provvedimento viene assicurato anche il rimborso di circa 2,5 miliardi di euro ai Comuni per compensare il minor gettito legato all'Imu non riscossa. Per quanto riguarda la seconda rata dell'Imu prima casa,  che si dovrebbe pagare a dicembre, il governo ha assicurato che, di fronte alla cancellazione del pagamento della rata, le risorse non verranno da nuove tasse.
Le aliquote e le eventuali detrazioni dell'imposta per la seconda rata dovranno essere pubblicate sul sito di ciascun comune entro il 9 dicembre 2013.

Alcune novità per quanto riguarda la disciplina degli affitti, confermata la riduzione dal 19% al 15% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato. Al fondo affitti, verranno destinati 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Agli inquilini morosi incolpevoli verranno destinati 20 milioni per ciascun anno 2014 e 2015. I prefetti potranno adottare misure di graduazione programmata per l'esecuzione degli sfratti.


Al fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa vengono destinati 20 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le agevolazioni sono destinate a prioritariamente a giovani coppie o monogenitoriali con figli minori, a giovani precari, a famiglie con disabili. E si dovrà avere particolare riguardo per le famiglie numerose.