venerdì 22 novembre 2013

Cane che abbaia: inquilini condannati per rumori molesti.

Con la sentenza n. 44916 del 7 novembre 2013, la Cassazione ha statuito che risponde del reato di cui all’art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.), chi non impedisce il molesto abbaiare del proprio cane anche se custodito nella propria proprietà, se l’accaduto viene confermato dall’intero condominio.
Ci troviamo di fronte ad un cosiddetto reato di pericolo. Il legislatore ha inteso cioè tutelare in un’ottica di salvaguardia dell'ordine pubblico il bene costituito dalla quiete pubblica ma anche quello della tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svolgimento delle loro occupazioni (si pensi quindi ad attività lavorative che richiedono concentrazione, allo studio, alla lettura etc.)
Gli elementi costitutivi della fattispecie di reato sono:
  • Condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo;
  • Dolo o colpa (elemento soggettivo). E' cioè necessario che l'agente si renda conto di porre in essere una condotta lesiva del bene costituito dalla quiete pubblica e privata (dolo), ovvero che avrebbe dovuto rendersene conto usanto la normale diligenza (colpa).
Va chiarito che ai fini della sanzionabilità della condotta e della conseguente punibilità del soggetto agente, è necessario che la stessa sia astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una moltitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene.
Pertanto per fare un esempio nel caso di un soggetto che, in un condominio, suonando la chitarra, la batteria, o il pianoforte, di mattina, arreca disturbo ad uno studente; Lo stesso non potrà addurre a giustificante della condotta rumorosa la circostanza che gli altri condomini di mattina siano a lavoro e non vengano disturbati, poichè qualora si trovassero a casa sarebbero comunque disturbati. E' chiaro che non si può comunque prescindere da un accertamento in concreto della lesività potenziale dell'attività rumorosa.
soluzioni immobiliari

Nessun commento:

Posta un commento

Condividi con noi la tua opinione.