mercoledì 19 marzo 2014

Affitti: La Corte Costituzionale non riconosce legittima la norma che consentiva agli inquilini di denunciare il proprietario di casa che non aveva registrato il contratto d'affitto

La Corte Costituzionale, con la sentenza 50/2014, ha dichiarato illegittime le norme (l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011) che consentivano agli inquilini di denunciare il  proprietario di casa che non aveva registrato il contratto d'affitto o aveva indicato un importo inferiore rispetto a quello reale, o ancora aveva registrato un finto comodato d'uso, beneficiando così di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale, importo in genere inferiore ai valori di mercato del 70-80%, con durata di quattro anni rinnovabili. Secondo tali disposizioni, gli inquilini potevano registrare di propria iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi ufficio delle entrate, dai funzionari del fisco o della guardia di finanza.
La questione di legittimità sull'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011, era stata sollevata da sette diversi tribunali. Secondo alcuni magistrati sostenevano si fosse in presenza di una lesione della libertà contrattuale delle parti, le quali si vedevano imposti per legge il contraente, la durata e il canone del contratto. Le sanzioni sono state bocciate dai giudici costituzionali per difetto di delega: ovvero, la legge in base alla quale è stato emanato il decreto legislativo 23/2011 si occupava di federalismo fiscale e le norme contro l'evasione degli affitti in nero sono andate oltre gli obiettivi che aveva fissato il Parlamento. Non bisogna dimenticare poi lo Statuto del Contribuente (articolo 10, comma 3), in base al quale la violazione di norme tributarie non può causare la nullità del contratto.
La sentenza rappresenta un vero rompicapo per tutti quegli inquilini che hanno già denunciato il padrone di casa, le pronunce della corte costituzionale, infatti, hanno effetto retroattivo (ovvero anche per il passato). La Retroattività colpirà i contratti registrati dagli inquilini e dai funzionari del fisco a partire dal 6 giugno 2011, i quali finiranno nel nulla. Le sanzioni sono scattate 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto (7 aprile 2011), ciò significa che i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l'abitazione, perché il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva, e che sarà necessario regolare il periodo in cui il conduttore ha occupato l'alloggio.
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giovedì 13 marzo 2014

Fotovoltaico sul tetto? Per il Fisco vale come una stanza in più e va accatastato

Non tutti sanno che l'impianto fotovoltaico sul tetto di casa, se ha una potenza superiore a 3 kiloWatt, potrebbe far aumentare la rendita catastale, e quindi l'Imu, la Tasi e le altre imposte che hanno come base il valore catastale (ad esempio, il registro in caso di compravendita). Installati per abbattere i costi in bolletta e per incassare gli incentivi pubblici sull'energia prodotta – secondo la tesi del Fisco – i moduli fotovoltaici vanno considerati come una "appendice" dell'abitazione che aumenta il suo valore. A chiarirlo è una circolare dell'agenzia delle Entrate (n. 36/E del 19 dicembre 2013) che ha esentato dall'obbligo gli impianti "minori" e definito nel dettaglio le circostanze in cui i pannelli

di Cristiano Dell'Oste e Michela Finizio - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/caF6b         

lunedì 10 marzo 2014

Affitti Casa: Nel 2014 si tratta di vera rivoluzione.

Proviamo a riepilogare le novità introdotte recentemente nel mondo delle locazioni, senza dimenticare che la materia è ancora in continua evoluzione. Il Premier Renzi nel nuovo piano casa prevede, tra le altre cose, il taglio dell'aliquota della cedolare secca dal 15 al 10%.
  1. Divieto del pagamento in contanti per cifre superiori ai mille euro (art. 1, comma 50 della legge di stabilità). La legge di stabilità ha introdotto il divieto di utilizzare il contante per le locazioni abitative per qualsiasi importo. Il dipartimento del tesoro successivamente, ha chiarito che le sanzioni scatteranno solo a partire dai 1000 euro, quindi sarà possibile pagare in contanti fino a 999,99 euro. La sanzione andrà dall'1 al 40% dell'importo versato, con un minimo di 3000 euro;
  2. Obbligo di allegare l'ape solo per gli interi edifici. L'attestato di prestazione energetica (APE) non deve essere obbligatoriamente allegato al contratto di affitto quando si tratta di singole unità immobiliari, ma solo nel caso di locazione di interi edifici. Resta l'obbligo di dotarne l'immobile e di inserire una clausola specifica nell'atto. nel caso di sanzioni c'è una sanzione da 1000 a 4000 euro, dimezzata per locazioni inferiori a tre anni;
  3. Riduzione aliquote cedolare secca. Già nel decreto sull'imu, il governo aveva tagliato l'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato dal 19 al 15%, ora nel piano casa annunciato dal Premier Renzi è previsto un nuovo taglio al 5%;
  4. Introduzione del modello RLI. Il nuovo modello RLI sostituisce il vecchio modello 69 e viene utilizzato a partire dal 3 febbraio nei seguenti casi:
  • registrazione contratti di locazione e affitto immobili;
  • registrazione proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto immobili;
  • esercizio e revoca della cedolare secca;
  • denunce di contratti d'affitto non registrati, o con canone superiore a quello registrato e contratti di comodato fittizi;
  • segnalazione dati catastali unità immobiliari.
Fino al 31 marzo 2014 sarà possibile utilizzare il vecchio modello 69 in alternativa al RLI.

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