lunedì 29 dicembre 2014

E’ possibile sospendere la rata del mutuo? dal 2015 sarà possibile la sospensione della quota capitale per tre anni

Un’iniziativa di Francesco Cariello, movimento 5 stelle,  prevede la possibilità per le famiglie e imprese di sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti per il prossimo triennio,  si continuerà quindi al pagamento dei soli interessi.
Il provvedimento sarà aperto potenzialmente a tutte le piccole imprese e le famiglie, non essendo state definite particolari categorie di beneficiari.


il testo prevede un accordo tra Ministero dello Sviluppo Economico e l'ABI (l'associazione di categoria delle banche) e le associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori che dovranno attivare un tavolo di confronto entro fine marzo 2015.

venerdì 19 dicembre 2014

Tasi: chi paga per la casa coniugale in caso di separazione?

Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI?

Ecco la risposta ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF):
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.


La posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è chiara, valgono le stesse regole dell’IMU, ma avendo ogni singolo Comune d’Italia, la possibilità di disciplinare in materia, potremmo trovare una mancanza di conformità tra quanto indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), e quanto applicato dai Comuni.




venerdì 12 dicembre 2014

Fotovoltaico: E’ possibile per i condomini installare pannelli fotovoltaici ad uso esclusivo sul tetto condominiale.

Il condomino che intenda installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale dovrà quindi avvertire semplicemente l’amministratore, informandolo sulle modalità di esecuzione dell’intervento e sui dettagli del progetto.
Un condominio non può vietare ad un singolo condomino di posare dei pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabile per produrre energia elettrica ad uso esclusivo del proprio appartamento. L’Assemblea può solo limitarsi a prescrivere al condomino delle modalità alternative per la realizzazione dell’intervento, nel caso in cui comporti la modifica delle parti comuni, o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, con delibera approvata dalla maggioranza qualificata di cui all’art. 1122-bis del codice civile introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012).
Nel caso in cui siano più condomini a fare richiesta di installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale, la stessa maggioranza dovrà decidere sulla ripartizione dell’uso delle parti comuni interessate dalla posa dei pannelli stessi.


Sentenza n. 11707/2014 del Tribunale di Milano.


domenica 7 dicembre 2014

Immobili all'asta al valore catastale, se più conveniente per l'acquirente.

La Corte Costituzionale ha dato ragione al sig. M.A. che, resosi aggiudicatario, all’esito di una procedura esecutiva immobiliare, di un immobile destinato ad uso residenziale, posto in Comune di Castiglione della Pescaia; in occasione della registrazione del decreto del giudice dell’esecuzione questi aveva chiesto all’Agenzia delle entrate di Grosseto di poter usufruire delle agevolazioni per la “prima casa di abitazione”.

Per gli immobili all'asta quindi, se più conveniente per l'acquirente, l’agenzia delle entrate dovrà considerare al valore catastale per il calcolo delle imposte.

SENTENZA N. 6/2014
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all’art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l’applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Per approfondimenti: Roberto Mazzanti 


martedì 2 dicembre 2014

Mutui prima casa: Attivo il Fondo di Garanzia per la prima casa del Ministero dell’Economia

Il Ministero dell’Economia ha attivato il Fondo di Garanzia per la prima casa: è pronto il modulo per richiedere in banca l’accesso all’agevolazione prevista dal Decreto Interministeriale 31.7.2014 pubblicato in Gazzetta il 29 settembre 2014. L’obiettivo è quello di favorire l’erogazione del credito per l’acquisto della prima casa grazie alla concessione di una garanzia dello Stato fino al 50% della quota capitale del mutuo richiesto.

La garanzia viene concessa per acquisto di immobili non di lusso da adibire ad abitazione principale, oppure per la ristrutturazione volta ad un miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile. L’importo massimo erogabile è pari a 250mila euro.

Una volta compilato, il modulo dovrà essere presentato dal soggetto che richiede il mutuo direttamente ad una delle banche aderenti (elenco, in continuo aggiornamento, consultabile sul sito di ABI o su quello di Consap) che si occuperanno di inviare la richiesta di accesso alle garanzie a Consap Spa, società pubblica incaricata della gestione delle domande.
Le domande di accesso al Fondo di Garanzia per la prima casa potranno essere inoltrate fino al 31 dicembre 2015 ma, precisa il Ministero, solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela.
soluzioni immobiliari

sabato 22 novembre 2014

Ottime notizie sul fronte mutui: la domanda di mutui sale a ottobre del +22,1%.

Secondo quanto rilevato dal barometro CRIF, nel mese di ottobre 2014 è cresciuto ulteriormente il numero di domande di mutuo presentate dalle famiglie italiane agli istituti di credito, facendo registrare l'incremento più elevato dalla fine del 2009 ad oggi, con un +22,1% rispetto allo stesso mese del 2013.
Nei primi dieci mesi dell'anno in corso il numero di richieste di mutui ha segnato una crescita del +13,0% rispetto al pari periodo del 2013.
Nell'ultimo anno e mezzo la domanda di mutui ha fatto registrare incoraggianti segnali di ripresa, ma è opportuno segnalare che non si tratta di sole richieste per nuovi mutui, ma in buona parte da richieste di surroga stimolate dalla contrazione degli spread offerti dalle banche.


Secondo i dati CRIF il perfetto mutuatario ha un’età compresa tra i 35 e i 44 anni (34,7%), con un contratto di durata tra i 25-30 anni (anche se sono in aumento le richieste di mutui con durata più corta (10 e i 15 anni +0,6 punti percentuali rispetto al pari periodo 2013), per un importo medio pari a 124.174 euro, in calo del -2,6% rispetto al pari periodo dello scorso anno.





domenica 16 novembre 2014

Amministratore di condominio: Ripartizione delle spese condominiali

L’approccio utilizzato dal legislatore nel conformare le regole presenti nel codice civile, non è stato sempre uniforme, ma è stato più o meno invasivo a seconda degli argomenti da disciplinare.
In materia di spese, tutta la disciplina mostra chiaramente l’intenzione di incidere sensibilmente sulle prerogative dei privati, prevedendo un sistema che si sovrappone alla loro volontà, nell’evidente finalità di facilitare la gestione dell’edificio, sottraendo il più possibile a quelle contrapposizioni che ancor più possono sorgere sugli aspetti economici.
Ecco perché ci troviamo di fronte ad un meccanismo piuttosto rigido, derogabile solamente con il consenso all’unanimità dei condomini.

Cassazione civile, Sez. II, 19 Marzo 2010, n.6714
La delibera assembleare che approva una ripartizione in deroga ai criteri legali è nulla

In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche dal condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’art.1137, ultimo comma c.c., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135, n. 2 e n. 3 c.c., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui dall’art. 1123 c.c.

Articolo 1123 c.c.
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.



mercoledì 12 novembre 2014

Local Tax: IMU, TARI, TASI, addizionali IRPEF e altre imposte comunali riunite in un unico tributo.

Dopo le proteste dei sindaci sui tagli imposti dalla Legge di Stabilità - secondo i calcoli IFEL le riduzioni sarebbero pari ad una cifra compresa fra 3,5 e 3,7 miliardi - le cose hanno preso una piega decisamente favorevole per i Comuni. In pratica, la ricetta di semplificazione per il cittadino si tradurrebbe nel puntare sull’efficacia e l’efficienza dei Comuni d’Italia che dovranno prendersi oneri ed onori di questo passaggio storico per il contribuente italiano, dice Matteo Renzi “Noi vi diamo degli obiettivi e voi fate come vi pare, è evidente che poi ne risponderete di fronte ai cittadini”.

Nei giorni scorsi la CGIA di Mestre aveva già proposto i calcoli in base ai quali la Local Tax potrebbe portare nelle casse dei comuni circa 31 miliardi di euro, così ripartiti:
IMU e TASI: 18,8 miliardi;
Tassa rifiuti (TARI): 7,3 miliardi;
Addizionale IRPEF: 4,3 miliardi;
Imposta di scopo: 14 milioni di euro;
Imposta di pubblicità: 426 milioni di euro;
Imposta di soggiorno: 105 milioni di euro;
Occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP): 218 milioni di euro.
La somma è pari a 31,2 miliardi, che rispetto all’attuale sistema di tassazione avrebbe il vantaggio di essere incassata con un’unica imposta. L’obiettivo dichiarato, però, non era certo aumentare le tasse locali ma semplificare la vita ai cittadini, come auspicato dal segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi “L’eventuale semplificazione della tassazione comunale renderebbe più facile pagare le tasse: una richiesta che ormai tutti i cittadini invocano. Oltre a semplificare bisogna anche ridurre, visto che per l’anno in corso la tassazione sulla casa ha assunto dimensioni non più sostenibili”.

Ai Comuni verrebbe poi lasciata anche la possibilità di introdurre ulteriori sgravi, basati sull’ISEE, oltre a quelli che dovrebbero essere reintrodotti. In sostanza oltre ad unificare l’imposta sugli immobili in una “local tax” si potrebbe assistere al ritorno delle aliquote standard e detrazioni fisse sulle abitazioni principali così come era stato inizialmente previsto per l’IMU (200 euro più 50 per ciascun figlio convivente con meno di 26 anni).

Il carattere innovativo di questo nuovo tributo è proprio la semplificazione a favore del cittadino che vedrà recapitarsi a casa una unica imposta già calcolata e comprensiva delle spese annue per il proprio bene (non si vedranno più corse dal commercialista e in posta da parte dei cittadini). Questo dovrà essere necessariamente il primo passo, la certezza del tributo mentre, successivamente, sarà doveroso da parte dell’esecutivo, procedere con un alleggerimento della pressione fiscale sugli immobili (ricordiamo che in Italia ci sono più immobili che cittadini).

Novità anche per chi ha una casa in affitto: dal prossimo anno potrebbe essere cancellata la quota a carico degli inquilini in caso di immobili ad uso abitativo. Quota che invece resterebbe a carico di imprese ed esercenti, in caso di affitto dei locali, integrando nella “local tax” tributi minori come quelli sulle affissioni.

Per ora, visti i tempi stretti per la definizione della nuova “local tax”, che il Governo vuole rendere operativa già dal 2015, rimarrà fuori dall’imposta unica sugli immobili la TARI, la tassa sui rifiuti che prevede modalità di calcolo molto sono diverse non prendendo in considerazione la rendita catastale dell’immobile.
soluzioni immobiliari

giovedì 6 novembre 2014

Affari immobiliari: ecco le agevolazioni per chi acquista un’abitazione da destinare all'affitto


Il Decreto Sblocca Italia con l'articolo 21 ha introdotto un'importante agevolazione per chi acquista casa da destinare all'affitto. Il contribuente che acquista un immobile a destinazione residenziale di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione, ha diritto a una detrazione irpef del 20% calcolata sul prezzo di acquisto dell'immobile che risulta dall'atto di compravendita, per una spesa massima di 300 mila euro.
L’articolo 21 prevede quindi un bonus per chi acquista, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, immobili a destinazione residenziale che siano di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di ristrutturazione, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.
Tale agevolazione è prevista solo per le persone fisiche e non per chi esercita attività commerciali.
Il bonus è valido non solo per chi acquista, ma anche per chi sostiene le spese per costruire un immobile a destinazione residenziale sull'area edificabile che già possiede il contribuente prima che inizino i lavori o sulla quale è già stato riconosciuto il diritto di costruire.
Per poter usufruire del bonus ci sono però delle condizioni da rispettare:
  • l'immobile acquistato o costruito su aree edificabili deve essere messo in locazione per almeno otto anni continuativi a canone concordato entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori;
  • se per motivi non imputabili al locatore, il contratto d'affitto si risolve prima degli 8 anni ne deve essere stipulato un altro entro un anno;
  • il contratto non può essere stipulato tra genitore e figlio, quindi non devono esistere rapporti di parentela di primo grado tra inquilino e proprietario;
  • l'immobile deve essere a destinazione residenziale e non può essere classificato o classificabile nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, quindi non può essere un immobile di lusso, signorile o di pregio;
  • l'immobile non deve essere ubicato nelle zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, in quelle destinate a nuovi complessi insediativi o a nuovi insediamenti per impianti industriali e per usi agricoli;
  • l'immobile deve appartenere alle classi energetiche A o B;
  • la deduzione deve essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione è non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste dalla legge.
soluzioni immobiliari
Art. 21 (Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione).
Una serie di recenti interventi normativi (decreto-legge n. 102 del 2013 e decreto-legge n. 47 del 2014) ha incentivato l’innalzamento dell’offerta di alloggi in locazione. In particolare, per quanto riguarda la « cedolare secca », dal 2013 l’ali- quota per questi contratti è pari al 15 per cento, mentre con il decreto-legge n. 47 è stata ulteriormente ridotta al 10 per cento per il quadriennio 2014-2017. Le stesse norme hanno disposto anche che la stessa aliquota sia applicabile ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni prece- denti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 47 del 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Il Governo sta quindi conducendo un’azione su più fronti per incrementare l’offerta nel comparto delle locazioni abitative, contenendo al tempo stesso il livello dei canoni, venendo incontro in tal modo ad una domanda in continua crescita, dovuta soprattutto all’aumento dei soggetti che non riescono ad accedere al mercato della proprietà.
La norma in oggetto, ispirata all’esperienza francese di successo della « loi Scellier », utilizza lo strumento fiscale per dare una risposta immediata alla stagnazione sia del mercato della compravendita, sia di quello delle locazioni a canone concordato.
Per questo, al fine di incentivare l’investimento dei privati in abitazioni di nuova costruzione o incisivamente ristrutturate e dotate di elevate prestazioni energetiche (classe energetica A o B), da de- stinare alla locazione, si prevede:
  • per l’acquisto, effettuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi, una deduzione a favore dell’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile stesso risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro (comma 1);
  • la menzionata deduzione, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali siano già riconosciuti diritti edificatori (comma 2);
  • la deduzione anche per l’acquisto o la realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione (comma 3);
  • le condizioni necessarie per poter usufruire della richiamata deduzione (comma 4);
  • la deduzione ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, non cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese (comma 5).
Ulteriori modalità attuative saranno definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 6).
Il comma 7 individua gli oneri della disposizione e le conseguenti coperture.