giovedì 5 marzo 2015

Pulizia serbatoi dell'autoclave, paga il proprietario o l'inquilino?

Oggi sul nostro blog ospitiamo Avv. Alessandro Gallucci che ci darà qualche dritta riguardante le spese di pulizia dei serbatoi dell'autoclave, spettano all'inquilino o al proprietario dell'immobile? Non solo, ecco alcuni consigli su come dividere le spese di gestione dell'appartamento.

venerdì 27 febbraio 2015

Condominio: I cani abbaiano incessantemente? i vicini li devono sopportare.

Oggi sul nostro blog ospitiamo Marta Jerovante che ci racconterà una curiosa sentenza della Cassazione riguardante l’attualissimo tema dei cani e del cd. reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone.

giovedì 19 febbraio 2015

Rent to buy: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul regime fiscale da applicare

Tassazione a due vie, la finalità della quota di canone pagata dall’affittuario fa la differenza


In sostanza, spiega il documento di prassi, il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal locatario deve essere diversificato tenendo conto della funzione specifica, per il godimento dell’immobile o come acconto sul prezzo finale di trasferimento, per la quale le somme sono pagate dall’affittuario al proprietario. Nel primo caso quindi, prosegue la circolare, trovano applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, mentre per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile si applicherà la normativa fiscale prevista per gli acconti- prezzo.


Il rent to buy e l’opzione per l’imponibilità Iva


Nel quadro della formula di contrattazione del rent to buy, la circolare chiarisce che i canoni di locazione versati per il godimento di un fabbricato abitativo rientrano tra le operazioni esenti da Iva, salvo l’ipotesi in cui il concedente sia un’impresa di costruzione o di ripristino e opti per il regime di imponibilità Iva. Lo stesso regime di esenzione si applica anche ai canoni versati per la locazione di fabbricati strumentali, con la possibilità di optare per il regime di imponibilità da parte di tutti i soggetti passivi e non solo per le imprese di costruzione e di ripristino.


Aliquote Iva e imposta di registro per il proprietario/concedente in regime di impresa


In dettaglio, nei casi in cui l’operazione sia imponibile ai fini dell’Iva, le aliquote applicabili alla quota di canone pagata come acconto per la successiva acquisizione dell’immobile sono le seguenti: aliquota ridotta del 4% se il futuro acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti “prima casa” e se si tratta di case classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; aliquota ridotta del 10%, se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima classificazione catastale di quelle che possono fruire dell’agevolazione “prima casa”; aliquota del 22% per gli immobili classificabili nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli immobili strumentali. Riguardo l’imposta di registro, la misura è determinata in base al regime Iva applicabile. Per gli acconti prezzo soggetti ad Iva, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro. Per quanto attiene, invece alla quota di canone corrisposta quale acconto-pezzo, per gli immobili abitativi esenti Iva si applica

l’imposta di registro con aliquota del 2%, mentre se è imponibile Iva, perché il concedente, cioè il potenziale venditore, ha espresso tale opzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (67 euro se il contratto è stipulato per scrittura privata, 200 euro se formato per scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica). Per gli immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività Iva/Registro, l’imposta di registro è applicata in misura proporzionale (1%), indipendentemente dal regime Iva di imponibilità o di esenzione cui l’operazione è soggetta.



giovedì 12 febbraio 2015

Immobiliare: protocollo d'intesa tra ingegneri e notai

Il Consiglio Nazionale del Notariato dopo aver già firmato un protocollo facoltativo con il Consiglio Nazionale dei Geometri per rendere più sicure le compravendite immobiliari, si è prodigata nel produrre un nuovo protocollo d'intesa in materia di trasferimenti immobiliari con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

L'accordo prevede la redazione di una perizia tecnica dalla quale risulti l'esatta descrizione degli immobili, la conformità catastale allo stato di fatto e l'esame edilizio e urbanistico degli stessi.


La perizia deve contenere l'indicazione degli accertamenti svolti e la descrizione dell'immobile oggetto del trasferimento, con tutti i dettagli utili quali l'ubicazione, la modalità di accesso dalla pubblica viabilità, la destinazione d'uso e le caratteristiche per i fabbricati nonché la destinazione urbanistica, la conformazione, la morfologia e l'estensione reale per i terreni.

Il notariato inoltre, ha espresso la volontà di divulgare questo protocollo alle categorie aderenti alla rete delle professioni tecniche, professionisti italiani come ingegneri, architetti, chimici, periti agrari, agronomi, periti industriali, geometri e geologi, per spingere verso una larga adesione.
 

L’obiettivo finale di queste iniziative è chiaro, rendere più sicuri i trasferimenti immobiliari anche sotto il profilo della regolarità urbanistica, edilizia e dell'agibilità, e al tempo stesso evitare possibili conteziosi.






venerdì 6 febbraio 2015

assemblea condominiale: 5 cose da sapere

1) In sede di assemblea condominiale, chi ha la competenza di verificare che la costituzione dell'assemblea sia regolare?
Il presidente. Il presidente viene designato dai condomini intervenuti all'adunanza ed ha una importanza notevole nella discussione e nella validitàdelle delibere. La prima azione del presidente è quella di accertarsi che l'amministratore di condominio abbia inviato a tutti i condomini la convocazione (e che tutti i condomini l'abbiano ricevuta). Successivamente verifica il numero dei condomini presenti e dei relativi millesimi, se si raggiunge il quorum necessario l'assemblea è regolarmente costituita. Il presidente inoltre, dovrà dirigere la discussione, verificare l'esito delle votazioni, esaminare e firmare il verbale d'assemblea.
Curiosità: Nonostante l'importanza di questa figura all'interno dell'assemblea, non troviamo alcuna norma del legislatore che imponga la nomina del presidente d'assemblea.

2) La delibera assunta in una assemblea viziata dalla mancata convocazione di un condomino è legittima?

Si. Rientriamo nel caso di delibere annullabili ex articolo 1137 c.c.. Sono annullabili le delibere:
  • quando sono presenti vizi formali;
  • quando sono adottate violando regole generali, convenzionali o regolamentari, laddove si è stabilito un determinato procedimento per giungere alla manifestazione di volontà;
  • quando sono inficiate da eccesso di potere.
La regola generale ci dice dunque, che tali delibere sono efficaci fino a quando non vengano impugnate ai sensi dell'art. 1137 c.c..
assemblea straordinaria
assemblea straordinaria

3) Proprietari, conduttori, usufruttuari, nudi proprietari chi deve essere convocato all'assemblea?

Devono essere convocati i proprietari di tutte le unità immobiliari, così come risulta dagli atti di proprietà, che costituiscono il condominio. I conduttori per quanto concerne la gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento, come previsti dalla "legge sull'equo canone" (legge n 392/1978). Gli usufruttuari per tutte le delibere che riguardano l'ordinaria amministrazione, mentre per le delibere riguardanti l'amministrazione straordinaria bisogna convocare i nudi proprietari. In caso di comproprietà tutti i condomini.

4) Nel caso di locazione dell'immobile c'è obbligo di convocazione del conduttore?

No. L'onere della convocazione del conduttore spetta al proprietario dell'immobile a seguito del ricevimento dell'avviso si convocazione inviato a lui dall'amministratore. L'amministratore non è tenuto a convocare direttamente il conduttore in quanto, potrebbe anche non essere a conoscenza della locazione in essere.

5) Qual'è la funzione dell'assemblea condominiale?

L'assemblea ha la funzione di deliberare in merito alla vita stessa del condominio, in quanto solo in tale sede ogni condomino ha la possibilità concreta di esprimere, con il proprio voto, la sua volontà esprimere che contribuisce a costruire la volontà generale del condominio, che confluisce nella delibera (l'atto vero e proprio), fondamentale per stabilire la gestione ordinaria e straordinaria dei beni e dei servizi comuni, nonché le relative innovazioni. La peculiarità dell'assemblea condominiale, disciplinata agli arti. 1135 e 1136 del c.c., è che la volontà condominiale si forma validamente solo nella sede e nel luogo ove viene convocata l'assemblea stessa.
Curiosità: Ogni condomino può prendere la parola più volte per chiarire la propria opinione e per controbattere quelle degli altri.
assemblea condominiale - alanmorena.net
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giovedì 29 gennaio 2015

RENT TO BUY: 10 cose da chiarire su questo nuovo tipo di contratto

Tutti ne parlano, il Governo ha emanato le linee guida, ma che cos’è il Rent To Buy? Conviene più all’acquirente o al venditore? Posso acquistare da un’azienda oppure è rivolto solamente ai privati? Quali tutele hanno le parti?
Queste sono alcune delle domande che le persone si pongono quando parliamo di affitto con riscatto.
Iniziamo subito dicendo che la normativa, al momento, è ancora carente, soprattutto in tema fiscale, e per questo motivo è fondamentale avvalersi dell’ausilio di professionisti del settore.

1. Cos’è il contratto di rent to buy?
È un nuovo tipo di contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. Significa che il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo, il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.

Esempio: Si consideri la vendita di un appartamento per il prezzo di 100.000 euro. Il canone mensile è convenuto in 1.000 euro mensili. Una parte di questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E questa parte si “perde”, proprio come in una normale locazione. Il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano al prezzo (cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita), per cui hanno come effetto quello di ridurre il prezzo finale di vendita. Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene non dovrà pagare 100.000 euro, ma 70.000 euro, perché 30.000 sono già stati pagati con parte dei canoni.

2. Il conduttore è obbligato a comprare la casa dopo il periodo di “affitto”?
No, la legge prevede che il conduttore abbia la facoltà ad acquistare il bene, ma non un obbligo.
Ovviamente le parti possono concordare che il conduttore sia obbligato ad acquistare, ma allora il contratto è diverso dal rent to buy.
Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la casa è stabilito dalle parti, entro i dieci anni.

3. Quali sono i vantaggi e i rischi per chi vende?
Il vantaggio principale è la possibilità di trovare un numero più elevato di potenziali acquirenti.
Il rischio è che il conduttore decida di non comprare la casa. In tal caso, però, il proprietario può trattenere tutto o parte di quanto è stato pagato (e sarà una somma maggiore rispetto ad un normale canone di locazione).
L’altro rischio è quello di trovarsi l’immobile occupato dal conduttore, divenuto inadempiente, e di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.

4. Il proprietario, in caso di mancato acquisto o di mancato pagamento dei canoni dovrà intraprendere un procedimento di sfratto?
La procedura non è quella di sfratto, ma di rilascio del bene: molto più breve e meno costosa; ma il tempo di rilascio del bene dipende dai singoli tribunali.
Per poter seguire questa procedura sarà necessario prevedere apposite clausole nell’atto di rent to buy: per questo motivo consigliamo di rivolgersi ad un notaio che saprà dare adeguati consigli.

5. Ci sono altre tutele che il venditore deve adottare?
E’ opportuno che il canone sia più elevato rispetto ad un normale canone di locazione, e che la parte dei canoni che il proprietario potrà trattenere nel caso in cui non si arrivi alla vendita siano concordati in modo che il proprietario venga adeguatamente indennizzato per la mancata conclusione di altri affari. Ciò indica anche la serietà dell’impegno del conduttore all’acquisto del bene.

6. Il conduttore è tutelato?
Si. La legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del rent to buy. La trascrizione ha una durata massima di 10 anni.
Questa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.

7. Cosa può essere oggetto del rent to buy? Anche gli immobili in costruzione?
Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni e negozi. Persino terreni.
Può avere ad oggetto un immobile in costruzione. Tuttavia se il bene è allo stato grezzo, sarà necessario cancellare l’ipoteca che grava sul bene; è però possibile prevedere l’accollo del mutuo.
Per le imprese di costruzione il rent to buy potrebbe rappresentare un valido strumento per pagare le rate del mutuo originariamente contratto per la costruzione.

8. Per il rent to buy relativo ad un immobile in costruzione, se l’impresa fallisce il
conduttore perde il proprio denaro?
No: il contratto di rent to buy continua anche in caso di fallimento del proprietario. Inoltre, la vendita non è soggetta a revocatoria fallimentare, se pattuita al giusto prezzo e si tratta di abitazione principale del conduttore o dei suoi parenti o affini più stretti.

9. Il conduttore/acquirente può riservarsi la nomina di un terzo in sede di rogito?
Si, la legge è elastica sul punto e prevede la facoltà di riservarsi la nomina di un terzo come in tutti i contratti preliminari. E’ anche possibile prevedere la cessione del contratto.

10. Quali imposte si pagano? Il rent to buy è conveniente?
Bisogna distinguere se chi concede il godimento in vista della futura vendita è un privato o un’impresa, e bisogna distinguere anche tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) ed indirette (a carico del conduttore/acquirente). Si deve, inoltre, tenere conto che non c’è ancora una disciplina specifica sul piano tributario.
In ogni caso, per valutare i vantaggi (o gli svantaggi) fiscali è necessario valutare la specifica posizione fiscale del venditore, facendo un’analisi economica e fiscale del singolo caso concreto.
Va precisato che nel periodo del godimento (paragonabile alla locazione), le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto.
Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte dovute per l’atto di compravendita dell’immobile.



giovedì 22 gennaio 2015

Cedolare secca: è possibile optare per questo regime fiscale anche decorso il termine?

Il contribuente che vuole accedere a delle agevolazioni fiscali deve presentare una comunicazione preventiva o eseguire un adempimento di natura formale. Qualora vi fosse un ritardo nella comunicazione, il fisco concede l'opportunità di non perdere il beneficio, realizzando gli adempimenti corrispondenti entro la prima dichiarazione dei redditi utile.
Stiamo parlando della "remissione in bonis" che può essere fruita anche in relazione alla mancata scelta del regime fiscale della cedolare secca.
Per usufruire della remissione in bonis è necessario:
  • che non siano stati avviati da parte dell'amministrazione finanziaria competente gli opportuni accertamenti;
  • che il contribuente alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l'assolvimento dell'adempimento di natura formale, abbia i requisiti sostanziali prescritti dalle norme di riferimento;
  • la comunicazione o l'adempimento "mancanti" vanno fatti entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (modello unico) il cui termine scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento.
Contestualmente alla presentazione tardiva è necessario presentare la sanzione di 258 euro con f24 (codice tributo 8114).
Non può usufruire della sanatoria invece:
  • chi ha effettuato il versamento dell'imposta di registro (anche se in un'unica soluzione) prima di esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca;
  • il contribuente che paghi annualmente l'imposta di registro e abbia già versato, nei termini previsti, il tributo annuale sull'ammontare del canone.

sabato 17 gennaio 2015

Bonus fiscale: E’ possibile usufruire del bonus anche sulle spese che il contribuente ha sostenuto per l'acquisto di immobili già ristrutturati?

L'articolo 16-bis, comma 3 del TUIR*, prevede la possibilità di operare una detrazione IRPEF sulle spese che il contribuente ha sostenuto in relazione all'acquisto o all'assegnazione di unità immobili residenziali facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di recupero, restauro o risanamento conservativo.

La legge di stabilità ha introdotto un allungamento da sei a 18 mesi del termine per il bonus Irpef del 50% sull’acquisto di abitazioni interne a fabbricati interamente ristrutturati, con il contestuale aumento della ritenuta dal 4% all’ 8% sui bonifici.  Viene così reso più facile l’accesso all’applicazione della detrazione del 50% anche nell’ipotesi di acquisto di abitazioni ristrutturate: il termine vigente sino al 31 dicembre 2014 per la vendita, fissato a sei mesi dalla fine dei lavori di recupero, appariva del tutto insufficiente per poter effettuare una definitiva cessione immobiliare, soprattutto alla luce della perdurante contrazione del mercato.

Se le spese di acquisto dell’immobile verranno quindi sostenute nel corso dell’anno 2015, la detrazione spetterà nella misura del 50%. Per definire l'importo effettivamente detraibile dall'IRPEF dovuta l’acquirente, o l’assegnatario, dell’immobile dovrà comunque calcolare la detrazione (del 50% o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario che il legislatore ha fissato pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione.

Con la C.M. 24/E/2004 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione è vincolata all’acquisto di un immobile residenziale: non spetta nel caso in cui venga acquistata, in via autonoma, un'unità immobiliare che abbia una classificazione catastale diversa da quella di civile abitazione (quali ad esempio le pertinenze). Tuttavia, nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite previsto dalla vigente normativa. Nel caso in cui invece con il medesimo atto vengono acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile.

La documentazione utile che deve essere conservata ed eventualmente esibita dal contribuente è:

l’atto di compravendita o di assegnazione o il preliminare di vendita registrato, dal quale risultino le indicazioni richieste dalla normativa,
mentre nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni richieste.
Per fruire dell’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.

Esempio.
Si ipotizzi il caso in cui un contribuente abbia acquistato un’abitazione al prezzo di euro 300.000.

L’importo su cui calcolare la detrazione = 25% di euro 300.000 = euro 75.000,
la detrazione effettivamente spettante = 50%* di euro 75.000 = euro 37.500
*(se l’immobile è stato ultimato entro il 31 dicembre 2014 e l'atto di acquisto/assegnazione è stato redatto entro il 30 giugno 2015, qualora la legge di Stabilità non intervenga anche su questi aspetti)




*Articolo 16-bis, comma 3 del TUIR
Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".


10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.