Soluzioni Immobiliari è una realtà presente da numerosi anni sul mercato immobiliare dei Lidi Ferraresi, più conosciuti come Lidi di Comacchio. L'esperienza e la conoscenza approfondita del mercato immobiliare locale della nostra agenzia semplificano e velocizzano la ricerca della casa, siano esse appartamenti o villette ai Lidi Ferraresi o Lidi di Comacchio che dir si voglia, in grado di soddisfare pienamente le esigenze di ciascun cliente.
giovedì 5 marzo 2015
Pulizia serbatoi dell'autoclave, paga il proprietario o l'inquilino?
Oggi sul nostro blog ospitiamo Avv. Alessandro Gallucci che ci darà qualche dritta riguardante le spese di pulizia dei serbatoi dell'autoclave, spettano all'inquilino o al proprietario dell'immobile? Non solo, ecco alcuni consigli su come dividere le spese di gestione dell'appartamento.
venerdì 27 febbraio 2015
Condominio: I cani abbaiano incessantemente? i vicini li devono sopportare.
Oggi sul nostro blog ospitiamo Marta Jerovante
che ci racconterà una curiosa sentenza della Cassazione riguardante
l’attualissimo tema dei cani e del cd. reato di disturbo alle
occupazioni e al riposo delle persone.
giovedì 19 febbraio 2015
Rent to buy: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul regime fiscale da applicare
Tassazione a due vie, la finalità della quota di canone pagata dall’affittuario fa la differenza
In sostanza, spiega il documento di prassi, il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal locatario deve essere diversificato tenendo conto della funzione specifica, per il godimento dell’immobile o come acconto sul prezzo finale di trasferimento, per la quale le somme sono pagate dall’affittuario al proprietario. Nel primo caso quindi, prosegue la circolare, trovano applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, mentre per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile si applicherà la normativa fiscale prevista per gli acconti- prezzo.
Il rent to buy e l’opzione per l’imponibilità Iva
Nel quadro della formula di contrattazione del rent to buy, la circolare chiarisce che i canoni di locazione versati per il godimento di un fabbricato abitativo rientrano tra le operazioni esenti da Iva, salvo l’ipotesi in cui il concedente sia un’impresa di costruzione o di ripristino e opti per il regime di imponibilità Iva. Lo stesso regime di esenzione si applica anche ai canoni versati per la locazione di fabbricati strumentali, con la possibilità di optare per il regime di imponibilità da parte di tutti i soggetti passivi e non solo per le imprese di costruzione e di ripristino.
Aliquote Iva e imposta di registro per il proprietario/concedente in regime di impresa
In dettaglio, nei casi in cui l’operazione sia imponibile ai fini dell’Iva, le aliquote applicabili alla quota di canone pagata come acconto per la successiva acquisizione dell’immobile sono le seguenti: aliquota ridotta del 4% se il futuro acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti “prima casa” e se si tratta di case classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; aliquota ridotta del 10%, se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima classificazione catastale di quelle che possono fruire dell’agevolazione “prima casa”; aliquota del 22% per gli immobili classificabili nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli immobili strumentali. Riguardo l’imposta di registro, la misura è determinata in base al regime Iva applicabile. Per gli acconti prezzo soggetti ad Iva, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro. Per quanto attiene, invece alla quota di canone corrisposta quale acconto-pezzo, per gli immobili abitativi esenti Iva si applica
l’imposta di registro con aliquota del 2%, mentre se è imponibile Iva, perché il
concedente, cioè il potenziale venditore, ha espresso tale opzione, l’imposta di registro è
dovuta in misura fissa (67 euro se il contratto è stipulato per scrittura privata, 200 euro
se formato per scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica). Per gli
immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività Iva/Registro, l’imposta di
registro è applicata in misura proporzionale (1%), indipendentemente dal regime Iva di
imponibilità o di esenzione cui l’operazione è soggetta.
giovedì 12 febbraio 2015
Immobiliare: protocollo d'intesa tra ingegneri e notai
Il Consiglio Nazionale del Notariato dopo aver già firmato un protocollo facoltativo con il Consiglio Nazionale dei Geometri
per rendere più sicure le compravendite immobiliari, si è prodigata nel
produrre un nuovo protocollo d'intesa in materia di trasferimenti
immobiliari con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
L'accordo prevede la redazione di una perizia tecnica dalla quale risulti l'esatta descrizione degli immobili, la conformità catastale allo stato di fatto e l'esame edilizio e urbanistico degli stessi.
La perizia deve contenere l'indicazione degli accertamenti
svolti e la descrizione dell'immobile oggetto del trasferimento, con tutti i
dettagli utili quali l'ubicazione, la modalità di accesso dalla pubblica
viabilità, la destinazione d'uso e le caratteristiche per i fabbricati nonché
la destinazione urbanistica, la conformazione, la morfologia e l'estensione
reale per i terreni.
Il notariato inoltre, ha espresso la volontà di divulgare
questo protocollo alle categorie aderenti alla rete delle professioni tecniche,
professionisti italiani come ingegneri, architetti, chimici, periti agrari,
agronomi, periti industriali, geometri e geologi, per spingere verso una larga
adesione.
L’obiettivo finale di queste iniziative è chiaro, rendere
più sicuri i trasferimenti immobiliari anche sotto il profilo della regolarità
urbanistica, edilizia e dell'agibilità, e al tempo stesso evitare possibili
conteziosi.
venerdì 6 febbraio 2015
assemblea condominiale: 5 cose da sapere
1) In sede di assemblea condominiale, chi ha la competenza di verificare che la costituzione dell'assemblea sia regolare?
Il presidente. Il presidente viene designato dai condomini intervenuti all'adunanza ed ha una importanza notevole nella discussione e nella validitàdelle delibere. La prima azione del presidente è quella di accertarsi che l'amministratore di condominio abbia inviato a tutti i condomini la convocazione (e che tutti i condomini l'abbiano ricevuta). Successivamente verifica il numero dei condomini presenti e dei relativi millesimi, se si raggiunge il quorum necessario l'assemblea è regolarmente costituita. Il presidente inoltre, dovrà dirigere la discussione, verificare l'esito delle votazioni, esaminare e firmare il verbale d'assemblea.
Curiosità: Nonostante l'importanza di questa figura all'interno dell'assemblea, non troviamo alcuna norma del legislatore che imponga la nomina del presidente d'assemblea.
2) La delibera assunta in una assemblea viziata dalla mancata convocazione di un condomino è legittima?
Si. Rientriamo nel caso di delibere annullabili ex articolo 1137 c.c.. Sono annullabili le delibere:
- quando sono presenti vizi formali;
- quando sono adottate violando regole generali, convenzionali o regolamentari, laddove si è stabilito un determinato procedimento per giungere alla manifestazione di volontà;
- quando sono inficiate da eccesso di potere.
La regola generale ci dice dunque, che tali delibere sono efficaci fino a quando non vengano impugnate ai sensi dell'art. 1137 c.c..
3) Proprietari, conduttori, usufruttuari, nudi proprietari chi deve essere convocato all'assemblea?
Devono essere convocati i proprietari di tutte le unità immobiliari, così come risulta dagli atti di proprietà, che costituiscono il condominio. I conduttori per quanto concerne la gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento, come previsti dalla "legge sull'equo canone" (legge n 392/1978). Gli usufruttuari per tutte le delibere che riguardano l'ordinaria amministrazione, mentre per le delibere riguardanti l'amministrazione straordinaria bisogna convocare i nudi proprietari. In caso di comproprietà tutti i condomini.
4) Nel caso di locazione dell'immobile c'è obbligo di convocazione del conduttore?
No. L'onere della convocazione del conduttore spetta al proprietario dell'immobile a seguito del ricevimento dell'avviso si convocazione inviato a lui dall'amministratore. L'amministratore non è tenuto a convocare direttamente il conduttore in quanto, potrebbe anche non essere a conoscenza della locazione in essere.
5) Qual'è la funzione dell'assemblea condominiale?
L'assemblea ha la funzione di deliberare in merito alla vita stessa del condominio, in quanto solo in tale sede ogni condomino ha la possibilità concreta di esprimere, con il proprio voto, la sua volontà esprimere che contribuisce a costruire la volontà generale del condominio, che confluisce nella delibera (l'atto vero e proprio), fondamentale per stabilire la gestione ordinaria e straordinaria dei beni e dei servizi comuni, nonché le relative innovazioni. La peculiarità dell'assemblea condominiale, disciplinata agli arti. 1135 e 1136 del c.c., è che la volontà condominiale si forma validamente solo nella sede e nel luogo ove viene convocata l'assemblea stessa.
Curiosità: Ogni condomino può prendere la parola più volte per chiarire la propria opinione e per controbattere quelle degli altri.
giovedì 29 gennaio 2015
RENT TO BUY: 10 cose da chiarire su questo nuovo tipo di contratto
Tutti ne parlano, il Governo ha emanato le linee guida, ma
che cos’è il Rent To Buy? Conviene più all’acquirente o al venditore? Posso
acquistare da un’azienda oppure è rivolto solamente ai privati? Quali tutele
hanno le parti?
Queste sono alcune delle domande che le persone si pongono
quando parliamo di affitto con riscatto.
Iniziamo subito dicendo che la normativa, al momento, è
ancora carente, soprattutto in tema fiscale, e per questo motivo è fondamentale
avvalersi dell’ausilio di professionisti del settore.
1. Cos’è il
contratto di rent to buy?
È un nuovo tipo di contratto in cui si fondono un contratto
di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. Significa che il
proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente,
il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo, il conduttore può
decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni
pagati.
Esempio: Si consideri
la vendita di un appartamento per il prezzo di 100.000 euro. Il canone mensile
è convenuto in 1.000 euro mensili. Una parte di questo prezzo, ad esempio 500
euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E
questa parte si “perde”, proprio come in una normale locazione. Il residuo,
cioè i 500 euro mancanti, si imputano al prezzo (cioè sono come un acconto
sul prezzo di vendita), per cui hanno come effetto quello di ridurre il prezzo
finale di vendita. Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene
non dovrà pagare 100.000 euro, ma 70.000 euro, perché 30.000 sono già stati
pagati con parte dei canoni.
2. Il conduttore è
obbligato a comprare la casa dopo il periodo di “affitto”?
No, la legge prevede che il conduttore abbia la facoltà ad
acquistare il bene, ma non un obbligo.
Ovviamente le parti possono concordare che il conduttore sia
obbligato ad acquistare, ma allora il contratto è diverso dal rent to buy.
Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di
acquistare la casa è stabilito dalle parti, entro i dieci anni.
3. Quali sono i
vantaggi e i rischi per chi vende?
Il vantaggio principale è la possibilità di trovare un
numero più elevato di potenziali acquirenti.
Il rischio è che il conduttore decida di non comprare la
casa. In tal caso, però, il proprietario può trattenere tutto o parte di
quanto è stato pagato (e sarà una somma maggiore rispetto ad un normale
canone di locazione).
L’altro rischio è quello di trovarsi l’immobile occupato
dal conduttore, divenuto inadempiente, e di dover fare ricorso al giudice per
liberare il bene e venderlo ad altri.
4. Il proprietario,
in caso di mancato acquisto o di mancato pagamento dei canoni dovrà
intraprendere un procedimento di sfratto?
La procedura non è quella di sfratto, ma di rilascio del
bene: molto più breve e meno costosa; ma il tempo di rilascio del bene dipende
dai singoli tribunali.
Per poter seguire questa procedura sarà necessario
prevedere apposite clausole nell’atto di rent to buy: per questo motivo
consigliamo di rivolgersi ad un notaio che saprà dare adeguati consigli.
5. Ci sono altre
tutele che il venditore deve adottare?
E’ opportuno che il canone sia più elevato rispetto ad un
normale canone di locazione, e che la parte dei canoni che il proprietario
potrà trattenere nel caso in cui non si arrivi alla vendita siano concordati
in modo che il proprietario venga adeguatamente indennizzato per la mancata
conclusione di altri affari. Ciò indica anche la serietà dell’impegno del
conduttore all’acquisto del bene.
6. Il conduttore è
tutelato?
Si. La legge prevede la trascrizione nei registri
immobiliari del contratto di rent to buy, che consentirà al conduttore di
acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli,
che emergano dopo la trascrizione del rent to buy. La trascrizione ha una
durata massima di 10 anni.
Questa tutela permane anche in caso di fallimento del
venditore.
7. Cosa può essere
oggetto del rent to buy? Anche gli immobili in costruzione?
Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile:
appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni e negozi. Persino
terreni.
Può avere ad oggetto un immobile in costruzione. Tuttavia
se il bene è allo stato grezzo, sarà necessario cancellare l’ipoteca che
grava sul bene; è però possibile prevedere l’accollo del mutuo.
Per le imprese di costruzione il rent to buy potrebbe
rappresentare un valido strumento per pagare le rate del mutuo originariamente
contratto per la costruzione.
8. Per il rent to buy
relativo ad un immobile in costruzione, se l’impresa fallisce il
conduttore perde il
proprio denaro?
No: il contratto di rent to buy continua anche in caso di
fallimento del proprietario. Inoltre, la vendita non è soggetta a revocatoria
fallimentare, se pattuita al giusto prezzo e si tratta di abitazione principale
del conduttore o dei suoi parenti o affini più stretti.
9. Il
conduttore/acquirente può riservarsi la nomina di un terzo in sede di rogito?
Si, la legge è elastica sul punto e prevede la facoltà di
riservarsi la nomina di un terzo come in tutti i contratti preliminari. E’
anche possibile prevedere la cessione del contratto.
10. Quali imposte si
pagano? Il rent to buy è conveniente?
Bisogna distinguere se chi concede il godimento in vista
della futura vendita è un privato o un’impresa, e bisogna distinguere anche
tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) ed indirette (a
carico del conduttore/acquirente). Si deve, inoltre, tenere conto che non c’è
ancora una disciplina specifica sul piano tributario.
In ogni caso, per valutare i vantaggi (o gli svantaggi)
fiscali è necessario valutare la specifica posizione fiscale del venditore,
facendo un’analisi economica e fiscale del singolo caso concreto.
Va precisato che nel periodo del godimento (paragonabile
alla locazione), le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del
proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto.
Le spese di trascrizione del contratto nei registri
immobiliari sono, invece, a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte
dovute per l’atto di compravendita dell’immobile.
giovedì 22 gennaio 2015
Cedolare secca: è possibile optare per questo regime fiscale anche decorso il termine?
Il contribuente che vuole accedere a delle agevolazioni fiscali deve
presentare una comunicazione preventiva o eseguire un adempimento di
natura formale. Qualora vi fosse un ritardo nella comunicazione, il
fisco concede l'opportunità di non perdere il beneficio, realizzando gli
adempimenti corrispondenti entro la prima dichiarazione dei redditi
utile.
Stiamo parlando della "remissione in bonis" che può essere fruita anche in relazione alla mancata scelta del regime fiscale della cedolare secca.
Per usufruire della remissione in bonis è necessario:
Non può usufruire della sanatoria invece:
Stiamo parlando della "remissione in bonis" che può essere fruita anche in relazione alla mancata scelta del regime fiscale della cedolare secca.
Per usufruire della remissione in bonis è necessario:
- che non siano stati avviati da parte dell'amministrazione finanziaria competente gli opportuni accertamenti;
- che il contribuente alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l'assolvimento dell'adempimento di natura formale, abbia i requisiti sostanziali prescritti dalle norme di riferimento;
- la comunicazione o l'adempimento "mancanti" vanno fatti entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (modello unico) il cui termine scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento.
Non può usufruire della sanatoria invece:
- chi ha effettuato il versamento dell'imposta di registro (anche se in un'unica soluzione) prima di esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca;
- il contribuente che paghi annualmente l'imposta di registro e abbia già versato, nei termini previsti, il tributo annuale sull'ammontare del canone.
sabato 17 gennaio 2015
Bonus fiscale: E’ possibile usufruire del bonus anche sulle spese che il contribuente ha sostenuto per l'acquisto di immobili già ristrutturati?
L'articolo 16-bis,
comma 3 del TUIR*, prevede la possibilità di operare una detrazione IRPEF
sulle spese che il contribuente ha sostenuto in relazione all'acquisto o
all'assegnazione di unità immobili residenziali facenti parte di un edificio
interamente sottoposto ad interventi di recupero, restauro o risanamento
conservativo.
La legge di stabilità ha introdotto un allungamento da sei a
18 mesi del termine per il bonus Irpef del 50% sull’acquisto di abitazioni
interne a fabbricati interamente ristrutturati, con il contestuale aumento
della ritenuta dal 4% all’ 8% sui bonifici.
Viene così reso più facile l’accesso all’applicazione della detrazione
del 50% anche nell’ipotesi di acquisto di abitazioni ristrutturate: il termine
vigente sino al 31 dicembre 2014 per la vendita, fissato a sei mesi dalla fine
dei lavori di recupero, appariva del tutto insufficiente per poter effettuare
una definitiva cessione immobiliare, soprattutto alla luce della perdurante
contrazione del mercato.
Se le spese di acquisto dell’immobile verranno quindi
sostenute nel corso dell’anno 2015, la detrazione spetterà nella misura del
50%. Per definire l'importo effettivamente detraibile dall'IRPEF dovuta
l’acquirente, o l’assegnatario, dell’immobile dovrà comunque calcolare la
detrazione (del 50% o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi
eseguiti, su un importo forfetario che il legislatore ha fissato pari al 25%
del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione.
Con la C.M. 24/E/2004 l'Agenzia delle Entrate ha precisato
che l’agevolazione è vincolata all’acquisto di un immobile residenziale: non
spetta nel caso in cui venga acquistata, in via autonoma, un'unità immobiliare
che abbia una classificazione catastale diversa da quella di civile abitazione
(quali ad esempio le pertinenze). Tuttavia, nel caso di atto unico di acquisto
relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione
sul costo complessivo entro il limite previsto dalla vigente normativa. Nel
caso in cui invece con il medesimo atto vengono acquistate due unità
immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa potrà essere riferito
ad ogni singolo immobile.
La documentazione utile che deve essere conservata ed
eventualmente esibita dal contribuente è:
l’atto di compravendita o di assegnazione o il preliminare
di vendita registrato, dal quale risultino le indicazioni richieste dalla
normativa,
mentre nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o
il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione
della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio
interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una
dichiarazione rilasciata dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa
edilizia che attesti le condizioni richieste.
Per fruire dell’agevolazione non è necessario effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale.
Esempio.
Si ipotizzi il caso in cui un contribuente abbia acquistato
un’abitazione al prezzo di euro 300.000.
L’importo su cui calcolare la detrazione = 25% di euro
300.000 = euro 75.000,
la detrazione effettivamente spettante = 50%* di euro 75.000
= euro 37.500
*(se l’immobile è stato ultimato entro il 31 dicembre 2014 e
l'atto di acquisto/assegnazione è stato redatto entro il 30 giugno 2015,
qualora la legge di Stabilità non intervenga anche su questi aspetti)
*Articolo 16-bis, comma 3 del
TUIR
Detrazione delle spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
degli edifici
1. Dall'imposta lorda
si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita'
immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale
sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett.
a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di
cui all'articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere
b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali
di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla
ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e
b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta'
comune;
e) finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia
adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi
all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla
realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al
contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla
realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con
particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle
fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche
in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in
applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione
di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base
di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica
dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese
sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per
prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla
messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di
cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di
un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si
assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare
risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli
interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del
limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto
anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi
di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero
all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al
50 per cento.
6. La detrazione e'
cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura
del 50 per cento.
7. La detrazione e'
ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita
dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui
al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i
rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente
persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto,
la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il
"Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui
all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per
le spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite
ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
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