giovedì 22 gennaio 2015

Cedolare secca: è possibile optare per questo regime fiscale anche decorso il termine?

Il contribuente che vuole accedere a delle agevolazioni fiscali deve presentare una comunicazione preventiva o eseguire un adempimento di natura formale. Qualora vi fosse un ritardo nella comunicazione, il fisco concede l'opportunità di non perdere il beneficio, realizzando gli adempimenti corrispondenti entro la prima dichiarazione dei redditi utile.
Stiamo parlando della "remissione in bonis" che può essere fruita anche in relazione alla mancata scelta del regime fiscale della cedolare secca.
Per usufruire della remissione in bonis è necessario:
  • che non siano stati avviati da parte dell'amministrazione finanziaria competente gli opportuni accertamenti;
  • che il contribuente alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l'assolvimento dell'adempimento di natura formale, abbia i requisiti sostanziali prescritti dalle norme di riferimento;
  • la comunicazione o l'adempimento "mancanti" vanno fatti entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (modello unico) il cui termine scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento.
Contestualmente alla presentazione tardiva è necessario presentare la sanzione di 258 euro con f24 (codice tributo 8114).
Non può usufruire della sanatoria invece:
  • chi ha effettuato il versamento dell'imposta di registro (anche se in un'unica soluzione) prima di esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca;
  • il contribuente che paghi annualmente l'imposta di registro e abbia già versato, nei termini previsti, il tributo annuale sull'ammontare del canone.

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