Stiamo parlando della "remissione in bonis" che può essere fruita anche in relazione alla mancata scelta del regime fiscale della cedolare secca.
Per usufruire della remissione in bonis è necessario:
- che non siano stati avviati da parte dell'amministrazione finanziaria competente gli opportuni accertamenti;
- che il contribuente alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l'assolvimento dell'adempimento di natura formale, abbia i requisiti sostanziali prescritti dalle norme di riferimento;
- la comunicazione o l'adempimento "mancanti" vanno fatti entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (modello unico) il cui termine scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento.
Non può usufruire della sanatoria invece:
- chi ha effettuato il versamento dell'imposta di registro (anche se in un'unica soluzione) prima di esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca;
- il contribuente che paghi annualmente l'imposta di registro e abbia già versato, nei termini previsti, il tributo annuale sull'ammontare del canone.
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