L’approccio utilizzato dal legislatore nel conformare le
regole presenti nel codice civile, non è stato sempre uniforme, ma è stato più
o meno invasivo a seconda degli argomenti da disciplinare.
In materia di spese, tutta la disciplina mostra chiaramente
l’intenzione di incidere sensibilmente sulle prerogative dei privati,
prevedendo un sistema che si sovrappone alla loro volontà, nell’evidente
finalità di facilitare la gestione dell’edificio, sottraendo il più possibile a
quelle contrapposizioni che ancor più possono sorgere sugli aspetti economici.
Ecco perché ci troviamo di fronte ad un meccanismo piuttosto
rigido, derogabile solamente con il consenso all’unanimità dei condomini.
Cassazione civile,
Sez. II, 19 Marzo 2010, n.6714
La delibera assembleare che approva una ripartizione in
deroga ai criteri legali è nulla
In tema di condominio,
sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche dal condomino che le
abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza,
siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in
difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento
condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei
condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui
all’art.1137, ultimo comma c.c., le delibere con cui l’assemblea,
nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135, n. 2 e n. 3 c.c.,
determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai
criteri di cui dall’art. 1123 c.c.
Articolo 1123 c.c.
Le spese necessarie
per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per
la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose
destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire
una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono
a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
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