sabato 1 novembre 2014

Case in affitto: agevolazioni fiscali per gli inquilini

Il soggetto che vive in un immobile in affitto può usufruire di agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni sulle spese sostenute per il canone di locazione.

Detrazioni per gli inquilini a basso reddito

La legge n 431 del 9 dicembre 1998 prevede una detrazione per i contratti di locazione di unità destinate ad abitazione principale, a seconda del reddito dell'inquilino:
  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493, 71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493, 71, ma non a 30.987, 41 euro.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.

Giovani che vivono in affitto

I giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione hanno diritto a una detrazione pari a 991,60 euro. Tale beneficio spetta per i primi tre anni, ma devono essere rispettati i seguenti requisiti:
  • l'abitazione locata deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati;
  • il reddito complessivo non deve superare i 15.493, 71 euro.
Il requisito dell'età viene soddisfatto anche se non ricorre per l'intero anno d'imposta in cui si intende fruire della detrazione. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.

Contratto a canone concordato

I contribuenti intestatari di contratti di locazione a canone convenzionato o concordato hanno diritto ad una detrazione di:
  • 495, 80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493, 71 euro;
  • 247, 90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15, 493, 71 euro ma non a 30,987, 41 euro.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
La detrazione non spetta per i contratti di locazione tra enti pubblici e contraenti privati

Contratti di locazione per studenti universitari

Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea in un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, la detrazione spetta nella misura del 19% per un importo non superiore a 2,633 euro.
Per usufruire della detrazione devono essere rispesttati i seguenti requisiti:
  • gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 km da quello di residenza e, in ogni caso, in una diversa provincia;
  • i contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n 431;
  • la detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
  • la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico;
  • la detrazione non è ammessa per i contratti di sublocazione.
Dal 2012 la detrazione spetta anche per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati dagli studenti fuori sede iscritti a corsi di laurea presso Università estere, con sede presso uno stato dell'unione europea o in uno dei paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

Detrazione trasferimento per motivi di lavoro

Il lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione può usufruire di una detrazione:
  • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493, 71 euro;
  • 495, 80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493, 71 euro, ma non i 30.987, 41 euro.
Requisiti:
  • il nuovo comune deve trovarsi ad almeno 100 kilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
  • la residenza nel nuovo comune deve essere stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. l'agevolazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le borse di studio.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
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