La Corte Costituzionale, con la sentenza 50/2014, ha dichiarato
illegittime le norme (l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo
23/2011) che consentivano agli inquilini di denunciare il proprietario
di casa che non aveva registrato il contratto d'affitto o aveva
indicato un importo inferiore rispetto a quello reale, o ancora aveva
registrato un finto comodato d'uso, beneficiando così di un canone annuo
pari al triplo della rendita catastale, importo in genere inferiore ai
valori di mercato del 70-80%, con durata di quattro anni rinnovabili.
Secondo tali disposizioni, gli inquilini potevano registrare di propria
iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi ufficio delle
entrate, dai funzionari del fisco o della guardia di finanza.
La
questione di legittimità sull'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 23/2011, era stata sollevata da sette diversi tribunali.
Secondo alcuni magistrati sostenevano si fosse in presenza di una
lesione della libertà contrattuale delle parti, le quali si vedevano
imposti per legge il contraente, la durata e il canone del contratto. Le
sanzioni sono state bocciate dai giudici costituzionali per difetto di
delega: ovvero, la legge in base alla quale è stato emanato il decreto
legislativo 23/2011 si occupava di federalismo fiscale e le norme contro
l'evasione degli affitti in nero sono andate oltre gli obiettivi che
aveva fissato il Parlamento. Non bisogna dimenticare poi lo Statuto del
Contribuente (articolo 10, comma 3), in base al quale la violazione di
norme tributarie non può causare la nullità del contratto.
La
sentenza rappresenta un vero rompicapo per tutti quegli inquilini che
hanno già denunciato il padrone di casa, le pronunce della corte
costituzionale, infatti, hanno effetto retroattivo (ovvero anche per il
passato). La Retroattività colpirà i contratti registrati dagli
inquilini e dai funzionari del fisco a partire dal 6 giugno 2011, i
quali finiranno nel nulla. Le sanzioni sono scattate 60 giorni dopo
l'entrata in vigore del decreto (7 aprile 2011), ciò significa che i
proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l'abitazione,
perché il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva, e
che sarà necessario regolare il periodo in cui il conduttore ha
occupato l'alloggio.
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