mercoledì 19 marzo 2014

Affitti: La Corte Costituzionale non riconosce legittima la norma che consentiva agli inquilini di denunciare il proprietario di casa che non aveva registrato il contratto d'affitto

La Corte Costituzionale, con la sentenza 50/2014, ha dichiarato illegittime le norme (l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011) che consentivano agli inquilini di denunciare il  proprietario di casa che non aveva registrato il contratto d'affitto o aveva indicato un importo inferiore rispetto a quello reale, o ancora aveva registrato un finto comodato d'uso, beneficiando così di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale, importo in genere inferiore ai valori di mercato del 70-80%, con durata di quattro anni rinnovabili. Secondo tali disposizioni, gli inquilini potevano registrare di propria iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi ufficio delle entrate, dai funzionari del fisco o della guardia di finanza.
La questione di legittimità sull'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011, era stata sollevata da sette diversi tribunali. Secondo alcuni magistrati sostenevano si fosse in presenza di una lesione della libertà contrattuale delle parti, le quali si vedevano imposti per legge il contraente, la durata e il canone del contratto. Le sanzioni sono state bocciate dai giudici costituzionali per difetto di delega: ovvero, la legge in base alla quale è stato emanato il decreto legislativo 23/2011 si occupava di federalismo fiscale e le norme contro l'evasione degli affitti in nero sono andate oltre gli obiettivi che aveva fissato il Parlamento. Non bisogna dimenticare poi lo Statuto del Contribuente (articolo 10, comma 3), in base al quale la violazione di norme tributarie non può causare la nullità del contratto.
La sentenza rappresenta un vero rompicapo per tutti quegli inquilini che hanno già denunciato il padrone di casa, le pronunce della corte costituzionale, infatti, hanno effetto retroattivo (ovvero anche per il passato). La Retroattività colpirà i contratti registrati dagli inquilini e dai funzionari del fisco a partire dal 6 giugno 2011, i quali finiranno nel nulla. Le sanzioni sono scattate 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto (7 aprile 2011), ciò significa che i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l'abitazione, perché il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva, e che sarà necessario regolare il periodo in cui il conduttore ha occupato l'alloggio.
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