L’azione per i danni da infiltrazioni d’acqua integranti pericolo di
rovina dell’immobile può essere esercitata non solo dal committente
contro l’appaltatore, come espressamente previsto dall’articolo 1669 del
c.c. (Rovina e difetti di cose immobili
- Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la
loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento,
l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in
tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e
dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla
scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla
denunzia), ma anche dall’acquirente contro il venditore che ha costruito
l’immobile sotto la sua responsabilità. Così ha stabilito la Corte di
Cassazione, con la sentenza 25767/2013.
La Suprema Corte infatti,
ha chiarito che “l’operatività della garanzia di cui all’art. 1669 c.c.
non è esclusa in ragione del fatto che si verta in ipotesi di vendita
giacché l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose
immobili, prevista dall’art. 1669 cod. civ., può essere esercitata non
solo dal committente contro l‘appaltatore, ma anche dall‘acquirente
contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria
responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei
confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta
responsabilità nella costruzione dell’opera, e sempre che si tratti di
gravi difetti, i quali, al di fuori dell‘ipotesi di rovina o di evidente
pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell’edificio,
pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la
funzionalità o l‘abitabilità del medesimo”.
Corte di Cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 15 novembre 2013 n. 25767
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