Le spese relative alla installazione e alla gestione dell’autoclave dev’essere ripartita tra tutti i condomini secondo le rispettive quote millesimali di proprietà, la diversa utilità che ogni singolo condomino trae, non viene rilevata dal legislatore.
Qualcuno
però potrebbe obiettare richiamando l’art. 1121 del C.C., relativo alle
spese gravose o voluttuarie, per il quale il condomino dissenziente può
dissociarsi dalla spesa (“Qualora l'innovazione importi una spesa
molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti
o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non
intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella
spesa”).
Sembrerebbe dunque, alla luce di questo riferimento
normativo, legittima la richiesta di un condomino che, non utilizzando
l’autoclave (es. abita al piano terra), faccia richiesta di non
contribuire alle spese per l’installazione o la manutenzione
dell’impianto.
Bisogna fare molta attenzione, l’autoclave in realtà comporta solamente una modifica dell’impianto idrico e non una innovazione (condizione necessaria per l’applicabilità dell’art. 1121C.C.),
in quanto la sua finalità è quella di consentire all’acqua di
raggiungere i piani alti, quando la pressione diventi per qualsiasi
motivo insufficiente (Cass. Giugno 1989, n.2746).
Pertanto
i condomini titolari di proprietà ai primi piani di un condominio,
dovranno adeguarsi a quanto stabilito dalla normativa in materia, e
partecipare alle spese relative alla installazione e alla gestione
dell’autoclave in misura proporzionale alle proprie quote millesimali di
proprietà.
Soluzioni Immobiliari
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