martedì 29 ottobre 2013

Supercondominio: vanno nominati i rappresentanti?

Il nuovo articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile (ex riforma del condominio, legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013) stabilisce che, in caso di supercondominio con più di sessanta partecipanti, è obbligatorio, designare il proprio rappresentante, che dovrà partecipare all’assemblea del supercondominio per le decisioni relative alla gestione ordinaria delle parti comuni e alla nomina dell’amministratore. La delibera di nomina del rappresentante dev'essere assunta con la maggioranza degli intervenuti e i due terzi del valore dell’edificio. Se l’assemblea non vi provvede, ciascun condomino potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria. Ancorché questa disposizione sia in senso contrario all’orientamento univoco della giurisprudenza, formatasi prima della riforma sulla identica questione, che riteneva tutti i partecipanti al supercondominio dover essere presenti all'assemblea dello stesso. Il mancato rispetto della norma oggi rende invalida la delibera assunta dal 18 giugno 2013 in poi.
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