Il nuovo articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice
civile (ex riforma del condominio, legge 220/2012, entrata in vigore il
18 giugno 2013) stabilisce che, in caso di supercondominio con più di
sessanta partecipanti, è obbligatorio, designare il proprio
rappresentante, che dovrà partecipare all’assemblea del supercondominio
per le decisioni relative alla gestione ordinaria delle parti comuni e
alla nomina dell’amministratore. La delibera di nomina del
rappresentante dev'essere assunta con la maggioranza degli intervenuti e
i due terzi del valore dell’edificio. Se l’assemblea non vi provvede,
ciascun condomino potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria. Ancorché
questa disposizione sia in senso contrario all’orientamento univoco
della giurisprudenza, formatasi prima della riforma sulla identica
questione, che riteneva tutti i partecipanti al supercondominio dover
essere presenti all'assemblea dello stesso. Il mancato rispetto della
norma oggi rende invalida la delibera assunta dal 18 giugno 2013 in poi.
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