La Sentenza n. 1777/2014 è un documento molto importante per il mondo dell’edilizia, il Consiglio di Stato, si
è pronunciato definitivamente in merito all'esclusione dagli abusi
edilizi di strutture non ancorate in modo fisso al pavimento.
Non c’è bisogno di chiedere quindi, al Comune di riferimento, il permesso di costruire se si vuole realizzare una "struttura
di arredo, installata su pareti esterne dell’unità immobiliare di cui è
ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibile,
caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione,
coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in
pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di
qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro,
tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non
demolizione".
Per i giudici amministrativi la tenda-pergolato in esame "non
configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la
creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del
prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della
sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni
interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di
tamponature verticale e della facile rimovibilità della copertura
orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)."
Il Consiglio di Stato ha così precisato che simili strutture sono da "qualificarsi
alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla
migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui
accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non
subordinati ad alcun titolo abilitativo" (art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001).
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