martedì 9 settembre 2014

La ripartizione delle spese per il condominio. Non possono essere ripartite in base al numero degli occupanti di ogni unità immobiliare.

Art.1123 - Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
La ripartizione delle spese dell’acqua, ascensore e altri oneri, va effettuata ai sensi dell’ art. 1123, 1 comma, c.c., in base a valori millesimali delle singole proprietà, non può esservi quindi una ripartizione che sia a carico dei proprietari delle unità immobiliari occupate con esclusione dei proprietari delle unità immobiliari disabitate.
La Cassazione civile con sentenza n. 17557/14 ha ritenuto illegittima la delibera assembleare assunta a maggioranza da un condominio di Milano, che in assenza di un regolamento condominiale, ripartiva le spese per l’acqua potabile in proporzione al numero degli occupanti delle unità immobiliari, con esonero dei proprietari delle unità immobiliari risultanti disabitate e ha dichiarato la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla suddivisione delle spese ex art. 1123 c.c..
A giudizio della Corte: “nel condominio le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche”
Il Legislatore guarda con favore all’ installazione in ogni unità immobiliare di un contatore per permetterne la lettura e addebitarne i costi effettivi, e quando ciò non è prevista la ripartizione delle spese va effettuata ai sensi dell’ art. 1123, c.c., in base ai valori millesimali delle singole proprietà.
soluzioni immobiliari

Nessun commento:

Posta un commento

Condividi con noi la tua opinione.